Nell’accogliere il ricorso proposto da alcuni medici ospedalieri, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano ha, tra l’altro, stabilito che un’azienda sanitaria non possa assegnare il dirigente medico ai servizi di guardia interdivisionale (o comune) e di pronta disponibilità (artt. 16 e 17 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 3 novembre 2005 [1-2-3] – https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/1762-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003.html) in strutture preposte all’assistenza di pazienti che questi non potrebbe assistere perché privo delle indispensabili competenze specialistiche.
I servizi di guardia e di pronta disponibilità hanno, infatti, lo scopo di garantire la continuità assistenziale h24 e di fronteggiare le situazioni emergenza/urgenza, per cui non si vede come possa esservi destinato un medico che non possieda i requisiti professionali necessari.
A nulla rileva – ha osservato il Giudice – che l’urgenza “non si sia sinora verificata, o che comunque il numero di interventi di emergenza sia rimasto tutto sommato contenuto, come esposto dall’ente resistente, non potendo ovviamente l’assistenza sanitaria fondarsi sulla bassa probabilità della necessità di interventi specialistici. Il medico di guardia, ovvero di pronta disponibilità, deve essere infatti in grado di prestare la necessaria assistenza anche se l’evento emergenziale si verificasse in via del tutto episodica.”
La pronuncia del Tribunale è assolutamente coerente con il vigente quadro normativo.
In particolare, l’istituzione del servizio di guardia interdivisionale per aree omogenee (quando consentito) non può, infatti, prescindere dalla specializzazione del medico (lo stesso ragionamento vale con riferimento all’assegnazione al servizio di pronta disponibilità in una struttura diversa da quella di appartenenza).
Come si legge, infatti, nell’art. 15 comma 7 del DLGS 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. e integr., “Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico […] ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in una disciplina affine.”
È quindi escluso che un medico possa partecipare a procedure concorsuali e selettive (ivi comprese quelle di mobilità, interna o esterna) relative a discipline che non siano equipollenti o almeno affini a quelle di appartenenza [4].
Il Tribunale ha dunque condiviso la tesi dei ricorrenti, i quali avevano sostenuto l’illegittimità di una disposizione aziendale che – per garantire la continuità assistenziale e l’emergenza/urgenza – li assegnava in una struttura ospedaliera in cui non avrebbero mai potuto essere collocati proprio perché la loro disciplina di specializzazione era sganciata dal qualsiasi rapporto di equipollenza/affinità con quella richiesta normativamente per prestare servizio nell’unità operativa oggetto della guardia comune.
Non è un caso, del resto che il legislatore (cfr. l’art. 590-sexies c.p. introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24), sul solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, abbia sottolineato l’invincibile legame tra l’elemento soggettivo dell’illecito e l’osservanza/inosservanza delle linee guida e buone pratiche mediche, allo scopo “di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. medicina difensiva” (da ultimo, cfr. Cass., IV sez. penale, n. 50078 del 02.11.2017).
Normativamente è stato quindi riconosciuto uno stretto legame tra la responsabilità e la diligenza che è possibile pretendere dal medico (tenuto a conoscere linee guida e/o le buone pratiche mediche della disciplina di appartenenza e certamente non quelle di qualsiasi specialità), principio che sarebbe stravolto qualora si potesse estendere indefinitamente il suo obbligo di garanzia verso il paziente attraverso l’imposizione di attività che non rientrino nella “propria” area di intervento.
Attività il cui esercizio contrasterebbe, peraltro, con gli obblighi di deontologia medica [5-6-7-8-9]
NOTE
[1] – SERVIZIO DI GUARDIA – ART. 16 DEL CCNL 03.11.2005 (2002-2005)
“1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali,mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogeneee dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa”.
– ALLEGATO 2 RICHIAMATO DALL’ART. 16 COMMA 4 CIT.
“In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
– ostetricia, pediatria con neonatologia; – unità di terapie intensive e semi–intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, etc.); – attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18”.
[2] – D.M. 29 GENNAIO 1992 – ELENCO DELLE ALTE SPECIALITÀ E FISSAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ALTA SPECIALITÀ – RICHIAMATO DALL’ALLEGATO 2 CIT.
Articolo 1 – Individuazione alte specialità
“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, sono comprese nelle alte specialità le seguenti attività assistenziali: 1) le emergenze, ivi comprese quelle pediatriche; 2) le grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche; 3) la cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica; 4) la neurologia a indirizzo chirurgico, ivi compresa quella pediatrica; 5) la nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica; 6) la neuroriabilitazione; 7) i trapianti d’organo, ivi compresi il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto; 8) la oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica; 9) la pneumologia oncologica; 10) la radioterapia oncologica; 11) le malattie vascolari; 12) la ginecologia oncologica”.
Il D.M. è tuttora vigente ed espressamente richiamato dal § 7 dell’Allegato al Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 730.
[3]– PRONTA DISPONIBILITÀ – ART. 17 CCNL 03.11.2005 (2002-2005)
L’art. 17 del CCNL dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale del 3/11/2005 (che ha disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996 dal contenuto sostanzialmente analogo) stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all’art. 6, comma 1, lett. B), nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture (comma 1) – Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità (comma 2) […] Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina (comma 3). Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese (comma 4). La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario (comma 5). Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale (comma 6). Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza” (comma 8).
[4] L’elenco dei servizi equipollenti e delle discipline affini, definito per regolare l’accesso al ruolo unico della dirigenza sanitaria, è contenuto nel D.M. 31 gennaio 2008 e succ. m. e i. ed è stato aggiornato nel corso degli anni.
[5] Art. 6 Qualità professionale e gestionale – Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti
[6]Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione – La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
[7] Art. 14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure – Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: – l’adesione alle buone pratiche cliniche; – l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; – lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; -la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.
[8] Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente – Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.
[9] Art. 21 Competenza professionale – Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.
Redazione NurseNews. Eu
Fonte
Studiolegaledoglio