Le numerose procedure assistenziali che ogni giorno vengono effettuate sui pazienti ospedalizzati individuano l’infermiere come centro di PREVENZIONE delle Infezioni.
Pertanto Fare l’igiene ai pazienti, assieme al personale ausiliario preposto a tali mansioni, svuotare padelle e pappagalli, raccogliere vomito e a seguire, magari dopo un lavaggio delle mani, somministrare farmaci nel corpo, fare medicazioni semplici e avanzate, gestire pazienti intubati, reperire accessi vascolari, inserire cateteri
vescicale, inserire un sondino naso gastrico ecc. possono essere considerate BUONE Pratiche clinico_ assistenziali ai fini di Ridurre il rischio infettivi correlato per tutelare la salute dei cittadini,così come recita la legge Gelli?
Pertanto in considerazione delle leggi in materia sanitaria e contrattuali, nonché delle buone pratiche assistenziali , la tutela dei cittadini e la prevenzione delle infezioni ospedaliere e dell’antibiotico resistenza inizia con l’astenersi e dal far astenere l’infermiere dall’eseguire tali mansioni di esclusiva competenza del personale di supporto.
Cosa recita la legge Gelli.
Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 ha introdotto per la prima volta il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, in base al quale “[…] le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta in base alle evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio […]”.[2]
Con il decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2004 è stato istituito il Sistema nazionale linee guida (SNLG) con l’obiettivo di realizzare l’elaborazione, la diffusione e la valutazione di linee guida e percorsi diagnostici e terapeutici. Il SNLG è stato recentemente riorganizzato con il decreto del Ministro della Salute del 27 febbraio 2018 per adeguarlo ai contenuti della legge “Gelli”.
Il Decreto del Ministero della Salute 70/2015 del 2/4/2015[3] relativo agli “Standard Qualitativi e di Sicurezza delle Strutture Ospedaliere” prevede che la struttura agisca secondo standard basati su “linee guida e definizione di protocolli diagnostico-terapeutici specifici”.
Il Ministero della Salute ha pubblicato nel 2015 il suo ultimo rapporto relativo a tutti gli eventi sentinella segnalati dalle strutture sanitarie e raccolti nel SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità) dal settembre 2005 al dicembre 2012. Il rapporto ha mostrato l’elevata frequenza, tra i fattori contribuenti per l’accadimento degli eventi, della mancanza, inadeguatezza ed inosservanza di Linee-guida, raccomandazioni, protocolli assistenziali, procedure, suggerendo come sia fondamentale, ai fini preventivi, “la diffusione e l’applicazione nei vari contesti aziendali delle raccomandazioni disponibili e delle buone pratiche prodotte sia in ambito nazionale che internazionale“.[4]
Più recentemente la legge n. 24/2017[5] (c.d. legge “Gelli”) sulla responsabilità professionale sanitaria ha introdotto l’adesione alle linee guida come fattore esimente da responsabilità per gli operatori sanitari per i casi di imperizia, decretando di fatto l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida. Le linee guida verranno elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che dovranno essere iscritti in un apposito elenco istituito dal Ministro della Salute. Le linee guida saranno inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e l’Istituto Superiore di Sanità, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, provvederà a pubblicarle sul proprio sito internet (qui). Il SNLG consentirà la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi di quanto previsto dal codice penale all’art. 590-sexies.[6]
Cosa succede in attesa dell’emanazione delle linee guida da parte del SNLG?
Le linee-guida attualmente vigenti e non approvate secondo l’iter previsto dalla legge Gelli non possono essere considerate nei giudizi sulla responsabilità colposa medico-sanitaria. Infatti, con la sentenza n. 47748 del 19 ottobre 2018 la Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di malasanità, ha specificato che “in mancanza di linee-giuda approvate ed emanate mediante il procedimento di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, non può farsi riferimento all’art. 590 sexies c.p., se non nella parte in cui questa norma richiama le buone pratiche clinico-assistenziali…”.
Pertanto, in attesa dell’emanazione delle linee guida da parte del SNLG e dei tempi tecnici necessari alla loro verifica, validazione e pubblicazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (lo stesso Istituto profila tempi lunghi per questo adempimento) nei giudizi per responsabilità sanitaria può farsi riferimento all’articolo 590-sexies del codice penale solo nella parte in cui richiama le buone pratiche clinico-assistenziali.[7] [8]
Applicazione delle linee guida a livello aziendale
Le linee guida sono delle linee di indirizzo, delle direttive generali,[9] per cui ogni azienda dovrà predisporre dei propri protocolli/procedure/percorsi diagnostico terapeutici per adattare le linee guida alle proprie caratteristiche locali. Alla luce della nuova legge tale adempimento da parte delle aziende diventa imprescindibile non essendo pensabile, a nostro avviso, che si possa lasciare tale onere al singolo professionista; ciò farebbe venir meno lo scopo stesso delle linee guida che è quello di favorire l’uniformità dei comportamenti di tutti gli operatori.
Cosa può comportare il mancato adempimento per l’azienda?
Può essere imputato all’azienda sanitaria l’accadimento di eventi avversi prevenibili dovuti alla mancata adozione delle linee guida (o, qualora ancora mancanti, delle buone pratiche). Come detto il mancato rispetto di tali raccomandazioni ha rilevanza penale ai sensi dell’art. 590-sexies.
Altra criticità potrebbe riguardare il mancato aggiornamento delle linee guida o protocolli già esistenti, laddove questi risultino superati. Il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 prevede infatti che tali documenti debbano essere “aggiornati in base alle conoscenze e alle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili”.[10]
Non da ultimo bisogna considerare che in caso di errore sanitario le responsabilità ricadono sulla struttura sanitaria in caso di carenze nell’organizzazione interna dell’Unità Operativa,[11] [12] [13] situazione più probabile in mancanza di linee guida specifiche.
Redazione NurseNews.Eu
Alfio Stiro
Infermiere