Esaminato l’atto del Governo in titolo,
visti:
– l’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, così come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
– i decreti legislativi 29 maggio 2017 n. 94 e n. 95;
– il Codice dell’ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
– il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normatividel Consiglio di Stato nel parere n. 02857, adottato nelle adunanze del 24 ottobre e 7 novembre 2019;
– il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre del 2019;
riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai “tavoli interforze”, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto difesa e sicurezza;
preso atto delle audizioni informali dei rappresentanti del COCER-Interforze in data 24 ottobre e del Capo di Stato maggiore della Difesa in data 12 novembre;
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
“.. 3) il Governo introduca un comma 2-bis) all’articolo 894 del Codice dell’ordinamento militare per prevedere, all’interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione all’albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell’Amministrazione militare presso le strutture del genio militare di Esercito, Marina e Aeronautica sia in Italia che all’estero. Per tali categorie di personale, infatti, al pari che per il personale delle professioni sanitarie, l’iscrizione al rispettivo albo professionale è funzionale allo svolgimento dell’attività di servizio.
In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:
“2-bis. A decorrere dall’anno 2020 l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell’Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell’Aeronautica militare per l’iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d’appartenenza.”;
4) il Governo introduca all’articolo 212 del Codice dell’ordinamento militare un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell’Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Italia e all’estero. Ciò, nella considerazione che – come pure evidenziato dal Consiglio di Stato (oltre che da altri giudici di merito) – per tali categorie di personale l’iscrizione obbligatoria risulta essere direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’attività professionale ad esclusivo vantaggio dell’Amministrazione d’appartenenza.
In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:
“3-bis. A decorrere dal 2020, l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1 nonché dagli psicologi militari per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.”;.