Ad Un infermiere in servizio all’ospedale di Chieti i giudici della corte d’appello dell’Aquila hanno riconosciuto un danno da demansionamento per mansioni improprie.
La Asl di Lanciano è stata condannata a risarcire un infermiere che, per cinque anni, si è dovuto occupare di mansioni da operatore socio sanitario, dequalificate rispetto al ruolo per cui è stato assunto. Questa la decisione della Corte d’appello dell’Aquila dopo il ricorso di un professonista in servizio nel policlinico teatino, assistito dall’avvocato Enrico Raimondi, che si era rivolto al tribunale del lavoro per vedere riconosciuto il suo diritto a svolgere solo mansioni adeguate alla sua professionalità.
I giudici di primo grado, erroniamente, avevano respinto la tesi dell’infermiere. Un anno dopo, in appello, è stata riconosciuta una “mortificazione dell’immagine e della professionalità”, nonché un “danno alla dignità professionale”. La Asl è stata condannata a pagare un risarcimento mensile relativa al periodo tra luglio 2012 e luglio 2017, oltre alle spese di giudizio; inoltre, l’azienda dovrà adibire l’uomo alle mansioni relative al suo inquadramento professionale, quello di infermiere.
La vicenda è iniziata nel 2012: l’uomo, in servizio nel reparto di Cardiologia, a lungo si è occupato di mansioni proprie del personale ausiliario, dal momento che il reparto poteva avvalersi del lavoro di due soli Oss, per due ore al giorno, da condividere con il vicino reparto di Chirurgia vascolare. Nel 2017, con il trasferimento del reparto nel nuovo polo M e la divisione in due diversi reparti, Cardiologia A e B, è aumentata la presenza di Oss, ma comunque queste figure non erano disponibili nell’arco delle 24 ore.
Gli infermieri, dunque, dovevano per forza di cose occuparsi di incombenze diverse da quello che prevede la loro figura professionale. Una ipotesi che, ha specificato il collegio giudicante, composto da Rita Sannite (presidente), Maria Luisa Ciangola e Luigi Santini, è giustificata “solo nell’ipotesi di una ECCEZIONALE (ricordiamo che l’eccezionalità è un evento imprevedibile) assenza del personale ausiliario, in questo caso l’aiuto al paziente, anche in situazioni che non rientrano nella sua qualifica professionale, essendo espressione di deontologia professionale”(di qualunque sanitario disponibile).
Ma, nel caso dell’infermieri del policlinico, non si è trattato di un EVENTO ECCEZIONALE, bensì di una routine andata avanti anni. Dunque, hanno concluso i giudici, “può ritenersi provata l’esistenza di un danno alla dignità professionale”, in particolare per la “natura di tale ultima attività (prettamente manuale rispetto ALLA NATURA INTELLETTUALE di quella propria delL’INFERMIERE), del fatto che tale attività inferiore viene svolta alla presenza di tutti i pazienti, che QUINDI VEDONO l’infermiere svolgere anche compiti propri di lavoratori inquadrati in categoria inferiore”.
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