Arriva il chiarimento dall’ufficio per le politiche in lavoro delle persone con disabilità.
Art.26 comma 2 decreto legge 17 marzo 2020.
Le autorità sanitarie competenti a prescrivere l’assenza dal lavoro fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici che privati in possesso di 104 art 3 comma 3 e 104 art 3 comma 1 (ma in quest’ultimo caso serve un certificato che attesti il rischio del lavoratore perché soggetto fragile), non sono né le Asl né le sorveglianze sanitarie interne alle aziende, BENSÌ I MEDICI DI BASE.
tale chiarimento si é reso necessario in quanto molti erano i dubbi nati attorno a questa norma, anche gli stessi medici di base avevano difficoltà in merito, ma una interpretazione che restringa ai soli servizi di medicina legale dell’Asl la certificazione, complicherebbe le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, aumentando la circolazione di questi lavoratori e di conseguenza il rischio di contagio.
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