Vediamo quali sono gli eventuali benefici scaturenti.
La cisl fp ha scritto al governo una nota per il riconoscimento dello status di vittima del dovere per tutti i professionisti sanitari e socio sanitari coinvolti e contagiati nelle operazioni e contrasto nella lotta al coronavirus, che qui di seguito riportiamo:
“Riteniamo che la tragedia che ha colpito le famiglie di questi lavoratori
“ [operatori e professionisti coinvolti nelle diverse fasi dell’assistenza alle persone contagiate, ndr] debba vedere riconosciuto lo stesso percorso oggi previsto per le Vittime del Dovere”.
Lo scrivono, in una nota, il Segretario Generale Cisl Fp, Maurizio Petriccioli e il coordinatore nazionale delle professioni sanitarie Cisl Fp, Michele Schinco, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte; al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone; alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e al Ministro della Salute, Roberto Speranza.
La Cisl specifica che “attraverso disposizioni legislative succedutesi nel corso degli anni è stata di volta in volta ampliata la categoria denominata ‘vittime del dovere’ con lo scopo di prevedere benefici e provvidenze al personale pubblico che sia deceduto nel compimento del proprio dovere istituzionale o che, nelle stesse circostanze individuate dalla legge, abbia subito un’invalidità permanente”.
“La recente pandemia ha provocato la morte di molti professionisti sanitari ed operatori coinvolti nelle diverse fasi dell’assistenza alle persone contagiate, sia dipendenti pubblici che soggetti privati”, si legge nella nota. Pertanto la Cisl Fp chiede di aprire un confronto nel merito con il governo nazionale.”
Vediamo ora quali potrebbero essere i benefici scaturenti da un eventuale riconoscimento dello status di vittima del dovere e della criminalità organizzata o equiparati.
Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 1.1.2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l’assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, co. 1 del DPR citato).
Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati ,da presentare alle rispettive amministrazioni d’appartenenza. In caso di decesso della vittimadel dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^ mensilità.
Altri benefici
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio,
con il generico accertamento della causa di servizio. In particolare dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell’Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di natura privilegiata (cfr: messaggio inps 3274/2017) conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere (con la sola eccezione della doppia annualità che resta soggetta al prelievo irpef; cfr: Messaggio inps 1412/2017; Circolare Inpdap 18/2011).
Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta, inoltre:
1 )l’ esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
2 )l’ assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
3)l’accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
4)l’assistenza psicologica a carico dello Stato;
5)l’ esenzione dall’imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta;
6)la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento deldanno biologico e morale.
Ma chi sono attualmente le ‘Vittime del dovere’?
“Si tratta di un’attività solidaristica appositamente dedicata agli operatori di polizia e ai DIPENDENTI PUBBLICI deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto” si legge sul sito del ministero dell’Interno.
Il decesso o l’invalidità permanente in servizio deve essere “effetto diretto di lesioni riportate” nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
“Sono considerati vittime del dovere – si legge ancora – anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative”.
Componente del coordinamento regionale delle professioni sanitarie Cisl Fp Sicilia
Alfio Stiro