Personale milimtare ha reso nota la circolare che disciplina l’ arruolamento eccezionale indetto ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per complessivi 100 Sottufficiali infermieri di cui 50 nella Marina Militare e 50 nell’Aeronautica Militare
Procedura straordinaria ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 100 Sottufficiali infermieri nella Marina Militare e nell’ Aeronautica Militare.
Sono indette, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 128 del 19 maggio 2020, le procedure straordinarie di arruolamento eccezionale, a domanda, di 100 Sottufficiali infermieri, con una ferma eccezionale della durata di un anno, così ripartiti:
(1) 50 Marescialli della Marina Militare da assegnare alla categoria “Servizio Sanitario”, specialità “Infermieri” con il grado di Capo di 3^ classe; (2) 50 Marescialli Infermieri appartenenti al Supporto Sanità dell’Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo di 3^ classe. b. I cittadini italiani, aspiranti all’arruolamento, dovranno essere in possesso, alla data dell’entrata in vigore del predetto Decreto Legge, dei seguenti requisiti: (1) non aver superato il 45° anno di età;
(2) essere in possesso della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale;
(3) non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;
(4) non essere stato dimesso d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;
(5) non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
(6) non essere in servizio permanente nelle Forze Armate;
(7) non essere stato arruolato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (arruolamento eccezionale a domanda di militari dell’Esercito italiano, in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno). c. Detti requisiti, ad eccezione del limite d’età, dovranno essere mantenuti sino alla data di arruolamento.