La cartella infermieristica, parte integrante della cartella clinica è un atto pubblico a tutti gli effetti e dovunque, gli infermieri espletano un “pubblico servizio”, anche se lavorano in una struttura privata.
E’ una sentenza che va oltre il caso specifico quella, la n. 9393/20, depositata il 10 marzo 2020 dalla Corte di Cassazione, che riafferma un principio fondamentale a tutela di tutti i pazienti: quello alla salute è un diritto tutelato costituzionalmente e quindi chiunque sia chiamato a garantirlo è un incaricato di pubblico servizio e, in caso di violazioni, ne risponde come tale, cioè in forma aggravata.
Due infermieri condannati per aver falsificato la cartella infermieristica.
Anche gli infermieri delle strutture private sono incaricati di un pubblico servizio
Le cartelle infermieristiche sono un “atto pubblico munito di fede privilegiata”
Il caso in questione riguarda due infermieri di una casa di cura privata condannati sia in primo grado, nel 2017, dal Tribunale di Salerno, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello salernitana alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 476 e 479 c.p. per avere attestato falsamente nelle cartelle infermieristiche i valori della diuresi e delle verifiche posturali eseguite su alcuni pazienti: uno dei due era stato l’esecutore materiale e aveva anche apposto sulle schede la firma del collega, l’istigatore del piano.
Gli imputati ricorrono per Cassazione.
I due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione con due motivi di doglianza e qui a rilevare è soprattutto il primo. I ricorrenti hanno lamentato l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, primo comma, 1 lett. b) c.p.p., in quanto la Corte territoriale a loro dire avrebbe errato nel ritenerli investiti di funzioni pubblicistiche rilevanti ex art. 357 c.p.
Secondo loro questo poteva valere per gli infermieri delle strutture pubbliche con riferimento alla compilazione delle cartelle cliniche, da considerarsi alla stregua di atti pubblici, ma non altrettanto per le cartelle redatte dal personale di strutture non accreditate con il servizio sanitario nazionale, che dovevano essere assimiliate a “mere scritture private”, redatte e conservate al fine di promemoria dell’attività svolta.
In conclusione, i due sostenevano l’insussistenza del reato contestato, ossia quello di falso aggravato dall’incarico di pubblico servizio, ritenendo che andasse semmai applicato il reato di cui all’art. 485 del Codice penale, cioè falso in scrittura privata, che peraltro è depenalizzato.
La Suprema Corte respinge i ricorsi
Ma per la Cassazione i ricorsi, peraltro anche per gli altri motivi addotti, sono infondati. Gli imputati, “bacchetta” la Suprema Corte, “non si confrontano con la natura delle funzioni da essi esercitate e degli atti (schede infermieristiche) da essi falsamente redatti.
L’infermiere in ragione dell’attività espletata, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale attività persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute, ai sensi dell’art. 32 Cost. e, come evidenziato dall’art. 1 della L. 251/2000, si inscrive appunto in un’attività diretta alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva”.
Anche gli infermieri delle strutture private sono incaricati di un pubblico servizio
Gli Ermellini ricordano come la Suprema Corte abbia già più volte evidenziato come “debba essere riconosciuta la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all’assistenza, con rapporto diretto e personale, del malato.
Tale inquadramento non risulta scalfito dal fatto che l’espletamento di tale attività sanitaria avvenga in strutture private accreditate, come quella nella quale si sono svolti i fatti, secondo l’elenco pubblicato dalla ASL di Salerno, ovvero che per essa si sia fatto ricorso a strumenti privatistici, o comunque che la disciplina del rapporto di lavoro sia retta dalle norme del codice civile, poiché la rilevanza pubblica dell’attività svolta non risulta eliminata, siccome determinata dalle oggettive finalità di tutela e dal rapporto diretto e personale dell’infermiere con il malato.
La Cassazione aggiunge inoltre che, nel momento in cui l’infermiere redige la cartella infermieristica, esercita anche un’attività amministrativa “con poteri certificativi assimilabili a quelli del Pubblico ufficiale”. Pertanto, solo quando l’attività svolta dagli infermieri, per la quale viene percepito un corrispettivo, risulti “estranea alle attribuzioni di ufficio ed al particolare rapporto intercorrente con il malato, siccome compiuta nell’esercizio della loro professione sanitaria, può parlarsi di attività svolta da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la cui falsificazione è punita a norma dell’art. 481 cod. pen.
Nel contesto indicato (invece), correttamente agli imputati sono stati ascritti i reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per le false attestazioni descritte nelle imputazioni, proprio perché l’incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui compila la cartella infermieristica o le schede che la compongono – atti pubblici destinati a confluire nella cartella clinica -, esercita poteri certificativi connessi alla sua attività, che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria.
Peraltro, la disposizione dell’art.493 cod. pen. non dilata l’area degli atti pubblici (sono tali solo quelli formati nell’esercizio di una pubblica funzione), ma equipara quelli redatti dagli incaricati di un pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi”.
Le schede infermieristiche sono un “atto pubblico munito di fede privilegiata”
La Cassazione conclude sottolineando l’estrema rilevanza della cartella infermieristica e delle schede che la compongono, in quanto essa contiene la registrazione dei dati, dei rilievi effettuati, delle informazioni raccolte, e l’insieme dei documenti di pertinenza infermieristica in relazione ad un determinato paziente, “contribuendo ad assicurare il piano di assistenza personalizzato dello stesso.
La cartella infermieristica e le schede che di essa fanno parte è componente integrante della cartella clinica, in quanto completa la documentazione sanitaria del paziente e andrà ricongiunta con l’archiviazione, ad essa. Costituendo, dunque, parte integrante della cartella clinica ne condivide la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, con riferimento alla sua provenienza e ai fatti da questi attestati come avvenuti in presenza dell’autore.
Le false attestazioni circa i valori della diuresi e delle verifiche posturali dei pazienti apposte nelle schede infermieristiche oggetto di contestazione devono dunque ritenersi ideologicamente false, ai sensi degli artt. 476-479 c.p.”, con tutte le aggravanti del caso.
Redazione NurseNews. Eu
Fonte
Studio3anet.