La scuola per infermieri professionali degli anni ’90 era una fattispecie giuridica disciplinata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162, articolo 1 comma 1 lettera A), ossia rientrava tra “le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”. Sin dall’entrata in vigore del DM 27/07/2000, il titolo (infermiere professionale) di studio era considerato equipollente al titolo accademico, “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
Un’equipollenza praticamente a 360 gradi … meno un grado … l’impossibilità di presentarsi sul mercato del lavoro con il titolo di “dottore” ! A seguito dell’entrata in vigore della legge Gelmini, in particolare l’articolo 17 comma 1 e 2, l’Infermiere Professionale che ha conseguito il “vecchio” diploma, può fregiarsi in tutto e per tutto anche del titolo di “dottore”, essendo tale qualifica accademica espressamente attribuita dal legislatore.
Art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche’ della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
DM 27/07/2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
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