Il medico, come l’infermiere, deve ottemperare ad altre attività oltre quelle tipicamente assistenziali. Tali attività, che possiamo definire di tipo medico-legale (denunce/comunicazioni/segnalazioni), sono obbligatorie per legge, e quindi è opportuno conoscerle per non andare incontro ad eventuali sanzioni. Vediamole di seguito.
Segnalazioni obbligatorie sanitarie
Segnalazione di reazione avversa da farmaci: la legge [1] stabilisce che tutti gli operatori sanitari sono tenuti obbligatoriamente a segnalare alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (struttura facente capo all’Agenzia Italiana del Farmaco), le sospette reazioni avverse ai farmaci e ai vaccini che abbiano riscontrato durante l’esercizio dell’attività lavorativa. La segnalazione deve avvenire entro due giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento.
Segnalazioni di incidenti o mancati incidenti derivati dall’uso di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali: la legge stabilisce che tutti gli operatori sanitari pubblici o privati che nell’esercizio della loro funzioni rilevino un incidente (o mancato incidente) derivato dall’uso di un dispositivo medico sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della Salute.[2] [3] La segnalazione deve essere effettuata immediatamente o comunque entro 10 giorni dall’evento per gli incidenti e 30 giorni per i mancati incidenti. In caso di inadempimento si commette un reato punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro.[4]
Segnalazioni anomalie riguardanti il funzionamento di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali: ogni operatore sanitario che rilevi il malfunzionamento o mancato funzionamento di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali durante lo svolgimento del proprio servizio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti o ai responsabili individuati dalla propria struttura ai fini di una pronta risoluzione del problema. L’inadempimento in caso di danni al paziente può dar luogo a responsabilità civili[5] e penali, fino all’omicidio colposo.[6]
Segnalazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro
Segnalazioni in materia di sicurezza sul lavoro: il medico o l’infermiere, come qualsiasi altro lavoratore e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a segnalare immediatamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della propria struttura qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre tale situazioni di pericolo.[7] La sanzione prevista in caso di inadempienza è l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro.[8] (le segnalazioni riguardano anche gli incidenti senza danno, i cosiddetti “near miss”).[9]
Segnalazione di infortunio: il medico o l’infermiere, in caso di infortunio, anche in itinere (cioè nel tragitto tra casa e lavoro e viceversa), deve immediatamente avvisare il proprio datore di lavoro.[10] La segnalazione deve riguardare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.[11] Non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.[12]
Segnalazioni obbligatorie all’Autorità Giudiziaria
Il medico e l’infermiere, in quanto esercenti una professione sanitaria, hanno l’obbligo di informare l’Autorità Giudiziaria circa fatti criminosi eventualmente riscontrati nell’esercizio della propria professione. Tale obbligo viene assolto mediante il referto e il rapporto.
Il referto è una denuncia obbligatoria che ha lo scopo di portare a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria tutti i fatti lesivi dell’integrità psicofisica che configurino un delitto perseguibile d’ufficio.[13] Il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione sanitaria oppure, in loro mancanza, all’ufficiale di Polizia giudiziaria più vicino al luogo. L’omessa o ritardata segnalazione è punita con la multa fino a 516 euro.[14]
Il rapporto (o denuncia di reato) è l’atto col quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio denuncia all’Autorità Giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d’ufficio, di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.[15] Il rapporto deve essere presentato o trasmesso senza ritardo al Pubblico ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria (i reati perseguibili d’ufficio sono l’omicidio, la violenza sessuale, le lesioni personali dolose e in genere tutti i reati che rivestono una certa gravità).
Segnalazioni obbligatorie previste dal Codice Deontologico
L’art. 38 del nuovo codice deontologico dell’infermiere [16] dispone che “L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati”. L’art. 2 del Codice Deontologico medico prevede che “Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice”.[17]
Considerando che il codice deontologico ha natura di norma giuridica vincolante per la professione[18] tali segnalazioni si possono considerare, di fatto, obbligatorie. In più occasioni la Corte di Cassazione ha fatto riferimento al codice deontologico, anche dal punto di vista penale, per la valutazione delle condotte di medici ed infermieri.[19]
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BIBLIOGRAFIA
[1] DM. 30.04.2015 “Procedure operative e soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)”. GU Serie Generale n.143 del 23-6-2015
[2] Lgs. n. 46/1997. Vigilanza sui dispositivi medici. Rapporto di incidente da parte di operatori sanitari al Ministero della Salute. Artt. 9 e 10
[3] Lgs. n. 507 del 1992. Art. 11
[4] Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Art. 23 (Sanzioni)
[5] Cassazione civile, sentenza 27449/2018
[6] “Morta per la mancanza del defibrillatore. Condanne e assoluzioni per medici e infermieri”. Articolo pubblicato sul portale giuridico “ResponsabileCivile” il 25-07-2017
[7] D.Lgs. 81/2008. Art. 20 (“Obblighi dei lavoratori”), comma 2, lettera “e”
[8] D.Lgs. 81/2008. Art. 59, comma 1, lettera “a”
[9] Decreto 9 agosto 2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza” (previsto dal D. Lgs. 334/1999, agli Art. 7 punto 4 e art. 11 punto 2, lettera a)
[10] D.P.R del 30 giugno 1964 n.1124 Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
[11] Art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.
[12] Sito internet INAIL – Comunicazione dell’infortunio
[13] Art. 365 c.p.
[14] Ibidem
[15] Articoli 361-362 c.p.
[16] FNOPI – “Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche“, approvato il 13 aprile 2019
[17] Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. “Codice di deontologia medica”, 2014. Art. 2
[18] Legge 251/2000. “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. Art. 1, comma 1
[19] Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 20 giugno 2018, n. 50497. Pagg. 71-72 e 84
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