Con comunicato diramato in data odierna, la Corte Costituzionale ha reso noto di aver dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui si prevede per il giudice solo la facoltà e non l’obbligo di ordinare la reintegrazione del lavoratore nel caso in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia fondato su un fatto manifestamente insussistente.
Di seguito, quanto riferito dall’Ufficio Stampa: “La Corte Costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale fa sapere che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nella prossima settimana. Roma, 24 febbraio 2021“.
La redazione #NurseNews
Lavoroediritto it