la classificazione dei lavoratori, nell’ambito del diritto del lavoro italiano, si riferisce ai lavoratori dipendenti.
Esistono 4 categorie legali: i dirigenti, funzionari, gli impiegati e gli operai.
l’Infermiere rientra come categoria legale, nella Cat D, tra i funzionari.
Infatti I dipendenti pubblici inquadrati nella cat D sono professionisti che svolgono attività di notevole importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa tra i quali la responsabilità gestionale autonoma dell’insieme delle funzioni demandate al lavoratore in oggetto e la gestione diretta dei rapporti con i terzi e potere di impegnare se stessi e l’azienda…”
L’infermiere infatti assolve sia il primo requisito, stante il D.M. n.739/1994, che lo erge a RESPONSABILE di tutta l’assistenza infermieristica generale( si avvale del personale di supporto.. ) che il secondo requisito, considerato che, nello svolgimento delle proprie funzioni, rappresenta l’ente per cui lavora attestando fatti avvenuti in sua presenza, ed inoltre pratica in AUTONOMIA CURE,SOMMINISTRA FARMACI NEL CORPO UMANO,valuta LO STATO DI SALUTE DEI CITTADINI quindi effettua prestazioni di notevole importanza e DELICATEZZA sociale e giuridica, assumendosi elevati livelli di responsabilità civile e penale che, se eseguiti in maniera errata, potrebbero causare gravi danni per la salute della collettività.
Differenze con L’IMPIEGATO e Stato attuale dell’infermiere.
L’impiegato è un lavoratore che, ai sensi del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, non può assumere attività di propria iniziativa, cosa che invece l’infermiere deve fare.
Gli operai ,anche se specializzati, svolgono mansioni meramente esecutive, elementari, sotto la direzione del superiore che valuta il risultato e può indicare le modifiche da apportare (es. L’infermiera nei confronti del personale ausiliario,O.T.A., O.S.S., ECC.).
Inoltre
L’art. 40, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto sanità si possano costituire apposite sezioni contrattuali separate.
Che cosa comporterebbe
Una contrattazione separata? poter chiedere il giusto riconoscimento contrattuale, aumento e riconoscimento economico di tutte le indennità spettanti, riconoscimento indennità per vincolo di esclusività e riconoscimento libera professione, insomma un cospicuo e commisurato stipendio pari alle enormi responsabilità sia per il percorso di studio (laurea) che in campo civile che penale.
Nel diritto del lavoro italiano la qualifica di funzionario, immediatamente inferiore a quella di dirigente, è riconosciuta da alcuni contratti collettivi (ad esempio quello del credito) a lavoratori che in sostanza si collocano nella fascia superiore dei quadri.
Anche nel pubblico impiego italiano, prima delle riforme dell’ordinamento professionale intervenute sul finire del XX secolo, la qualifica di funzionario era attribuita a dipendenti collocati subito dopo i dirigenti (ad esempio, nel comparto degli enti locali, erano funzionari direttivi i dipendenti collocati nell’VIII qualifica funzionale; oggi è così denominato un profilo professionale nell’ambito della categoria D Regioni, enti locali e sanità). Il collaboratore amministrativo professionale cat. D e il livello economico DS della cat. D, nelle ASL e aziende sanitarie, è un funzionario pubblico, settore amministrativo, svolgendo la propria funzione tra la dirigenza e gli assistenti amministrativi cat. C. Si accede al profilo solo con laurea, previo superamento di concorso pubblico. Il dpcm del 26 giugno 2015 contiene le tabelle di equiparazione dei dipendenti pubblici, compresi i funzionari e le figure a questo corrispondenti. Il “collaboratore amministrativo professionale” cat. D delle Asl e aziende ospedaliere è diverso dal ” collaboratore amministrativo” cat. B dei Comuni: il primo, come già detto, è un funzionario, invece il secondo è un impiegato non direttivo. Da notare anche la differenza nel nome: il primo ha l’aggettivo “professionale”, cosa che manca nel secondo, proprio per differenziare le figure.
Oltre alla Sanità, nelle Università, Regioni, Province ed enti locali il funzionario è parimenti inquadrato nella cat. D, collocato tra la dirigenza e gli altri livelli contrattuali (cat. C istruttore/assistente, cat. B agente/operaio/vice assistente, etc.). Il titolo di studio richiesto per partecipare ai concorsi pubblici per la cat. D è il diploma di laurea o la laurea magistrale/specialistica. La categoria D di questi enti equivale all’Area III F1-F2-F3 a salire dei Ministeri (area funzionari amministrativi pubblici). Nell’INPS è un funzionario amministrativo anche il consulente per la protezione sociale di recente istituzione.
In generale, nella Pubblica Amministrazione italiana i funzionari, reclutati mediante concorso pubblico, dopo cinque anni di servizio possono accedere ai concorsi per l’accesso alla dirigenza e, in alcuni casi, per l’accesso alla magistratura. Possono accedere anche agli incarichi di funzione (le posizioni organizzative) che sono incarichi dirigenziali. Il funzionario può avere ruoli di coordinamento e gestione, tipici di un impiegato direttivo. Inoltre, ad alcune condizioni i funzionari possono rappresentare in giudizio l’Amministrazione (c.d. ius postulandi, es. art. 417-bis c.p.c.).
Alfio Stiro
Infermieri
Redazione NurseNews.eu