Che tipo di “prove” sono necessarie per dimostrare il danno da demansionamento?
Dopo il riconoscimento dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in Veneto, nella Asl di Salerno gli infermieri fanno un salto nel passato ritornando al mansionario, con evidente demansionamento di infermieri ed ostetriche
Un singolare ordine di servizio firmato dal Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia avente come oggetto “mansioni del personale durante la guardia”
Con una premessa “che – gli accordi collettivi nazionali non definiscono più nei dettagli le mansioni del personale sanitario oramai da decenni;
Considerato che in assenza di specifiche mansioni si rende necessario assicurare l’assistenza a 360 gradi alle pazienti spetta al sottoscritto l’organizzazione delle risorse umane di cui dispone in base
anche alla peculiarità dei propri carichi di lavoro.
Di seguito l’Ordine di servizio:
“Alle Ostetriche spetta il compito di accogliere le pazienti di pronto soccorso provvedere a coadiuvare il dirigente Medico nell’assistenza alla paziente ed a provvedere ai prelievi necessari, contemporaneamente alle infermiere spetta il compito di provvedere alle etichette ed in assenza dell’Oss a portare le provette in laboratorio.
Spetta inoltre alle Ostetriche le lavande delle puerpere , mentre alle infermiere spetta il compito dell’igiene alle pazienti ginecologiche. Spetta inoltre alle ostetriche la sorveglianza attiva di tutte le gravide sia in sala travaglio che nel reparto attraverso monitoraggio fetale previsto dai protocolli e prescritti dal medico di guardia. Alle ostetriche impegnate a strumentare spetta il compito di lavare i ferri chirurgici utilizzati.
Alle infermiere spetta il compito della terapia routinaria il giro letto il vitto e la sorveglianza attiva delle pazienti ricoverate, devono altresì provvedere al trasferimento delle pazienti in sala operatoria e dalla sala operatoria al reparto. Devono provvedere ai ricoveri programmati ed ai prelievi di routine.
Si può derogare a questa disposizione per accordi interguardia che non creino conflitti”.
Purtroppo il direttore ignora probabilmente che tale pratica delinea chiaramente i tratti tipici del “demansionamento” in quanto il personale infermieristico è costretto a svolgere mansioni inferiori a quelle previste dal proprio profilo professionale.
Per mansione inferiore s’intende quella assegnata ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di:
CONTINUITA’ (l’attività di igiene, domestico – alberghiero è svolta quotidianamente dagli Infermieri, ma durante la notte, oltre alle suddette mansioni, diventano barellieri),
PREVALENZA (occupano la maggior parte del tempo che invece dovrebbe essere dedicato dall’infermiere per altro tipo di assistenza)
ESCLUSIVITA’ (diventa normale routine lavorativa).
L’ordine di servizio impone alla Asl Salerno di:
attuare tutte le misure organizzative necessarie per rispettare tutti i parametri di legge a tutela dell’integrità fisica e professionale dei lavoratori;
predisporre la mappatura del rischio clinico connesso alle criticità segnalate, a beneficio degli utenti, dei lavoratori e di quanti direttamente o indirettamente per scopi didattici o di altro genere soggiornano nella U.O;
attivare copertura di rischio lavorativo per il personale evidentemente demansionato rispetto al profilo professionale di riferimento.
Citiamo alcuni articoli del Codice Deontologico a supporto della funzione propria della figura professionale dell’infermiere:
ART. 30 – RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE
“L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale”.
ART 31 – VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
“L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso”.
ART. 36 – OPERATORI DI SUPPORTO
“L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati”.
Risulta chiaro come nella Asl Salerno non vi sia sufficiente personale di supporto costringendo, quotidianamente, gli infermieri a svolgere mansioni assistenziali improprie, nonostante sia ormai chiaro e incontrovertibile che lo stesso si caratterizza come profilo intellettuale e culturale prevalente rispetto a quello manuale (art. 2229-2238 del Codice Civile); esso ha discrezionalità, autonomia ed insostituibilità nell’esecuzione delle prestazioni assistenziali infermieristiche alla stessa stregua, pur se con competenze e campo di azione diverso, rispetto a quelle di altre professioni sanitarie storicamente riconosciute.
Ove ve ne fosse la necessità, è necessario chiarire l’ambito normativo all’interno del quale agisce l’Infermiere:
Il D.M. 739/94: “Individuazione figura e relativo Profilo professionale dell’Infermiere”. Il nuovo profilo professionale traghetta la figura infermieristica da mero esecutore a professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile.
Il comma 3 del DM 739/94 recita: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto”. Quanto affermato evidenzia il passaggio da arte ausiliaria a professione, poiché ora è l’infermiere a potersi avvalere dell’opera di personale di supporto. “ove necessario” non significa che se manca l’Oss, l’Infermiere sopperisce alla sua assenza, si intende “qualora l’Infermiere lo ritenga necessario”. E’ indispensabile che il personale di supporto sia sempre presente affinché l’Infermiere, Responsabile dell’assistenza infermieristica, pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali. Il citato D.M. attribuisce la responsabilità di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente!
Le mansioni di igiene domestico-alberghiere non sono mai state attribuite all’Infermiere, neanche ai tempi del mansionario! Nel DPR 225/74 tali mansioni erano affidate all’Infermiere Generico: Titolo V, art.6, (comma a): “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria”;
Con l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 si ha la nascita di un nuovo profilo di “figura di supporto” cosiddetto Operatore Socio-Sanitario che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’OSS sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita comprendendo in particolare (comma a): “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale);
Alla luce di quanto ampiamente esposto, terminiamo ribadendo che le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto.
Demansionare l’Infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 (artt.1218 e 2043 C.C.).
Di seguito riportiamo alcune sentenze che riprendono precisamente le condizioni demansonanti cui costretti invitando quanti in indirizzo ad assumere le proprie responsabilità sullo stato di cose segnalato:
sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985 “non compete all’infermiere ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”;
sent. N. 1116 del 21 luglio 1995 Cassazione Sez. V “per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività”;
sent. N. 24293/2008 Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di mansioni inferiori ha stabilito: “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art. 2103 C.C. non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto. Le mansioni inferiori svolte dal ricorrente, sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente medesimo”;
Cass. Sez. Lav. N. 7018 del 27 maggio 2000 ha postulato la prevalenza delle mansioni sostanziali su quelle formali nel senso che, “per individuare l’illecito mansionale, non è indispensabile acclarare la presenza di un atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”;
Cass. Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”;
Tribunale Civile di Milano sez. Lav. N. 2908 del 5.11-29.12. “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art.1226 C.C.;
Cass. Sez. Lav. N. 6419 del 17 maggio 2000 “nel pubblico impiego sono vietate le mansioni inferiori o promiscue”;
Cass. Sez. Lav. N. 1307 del 7 febbraio 1998 “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante;
Sent. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile n. 6326 del 23.03.2005 recita: “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”
Sent. Trib. Civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 2908 del 05.11-29.12.99 afferma: “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art. 1226 del Codice Civile”.
Tribunale di Brindisi sentenza n. 1306 09/05/2017, violazione dell’Azienda Ospedaliera dell’art.52 del D.Lgs. 165/2001 che vieta il demansionamento;
Sentenza n. 6954 del luglio 2019 della I sez. lavoro del Tribunale di Roma contro la Fondazione Gemelli.
E mentre in Veneto gli Oss vengono promossi a infermieri con un corso fad di poche ore, in Campania gli infermieri vengono demansionati ad oss.
E la Fnopi?
Tutto tace…
Fonte NurseTimes. It
Redazione NurseNews.Eu