Il presidente dell’ordine degli infermieri di Salerno dott. Cosimo Cicia, contesta a stretto giro di posta l’ordine di servizio redatto dal direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Dr. Gennaro Auriemma rivolto a infermieri e ostetriche.
Tale ordine di servizio denota , oltre la scarsa conoscenza dei profili professionali degli infermieri ed ostetriche, una malevole intenzione atta a screditare, denigrare e demansionare le suddette figure professionali. Per la tutela dell’immagine, del decoro e soprattutto della salute pubblica, l’ordine professionale, nella persona del suo presidente, contesta prontamente l’illegittimità dell’ordine di servizio emanato dal direttore dell’UO complessa di ginecologia.
A seguire la nota del presidente Opi Salerno, Cosimo Cicia:
“Per non lasciare la doverosa pronta risposta all’ordine di servizio da Lei al libero arbitrio della rabbia e della passione, mi sono imposto di iniziare riportando il disposto dell’art. 1 della legge 26 febbraio 1999 – n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie, entrata in vigore il 17/03/1999 che, con la sua chiara formulazione del contenuto, dovrebbe essere sufficiente a sfatare ogni dubbio a far comprendere, a chi ignora, quelli che sono gli attuali ruoli chiave della professione infermieristica:
“La denominazione professione sanitaria ausiliaria è sostituita dalla denominazione professione sanitaria.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225.
Il campo propri di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.
Son trascorsi ben 22 anni da quando la legge 42/99 ha sostituito definitivamente l’obsoleta nomenclatura che definiva gli infermieri come “professione sanitaria ausiliaria” con “professione sanitaria”.
La stessa legge, inoltre ha abrogato il mansionario del D.P.R 14 marzo 1974, N° 225.
Nel vuoto di competenze che avrebbe lasciato l’abolizione del mansionario, la norma ha indicato tre criteri e due criteri limite per delineare la sfera di competenza dell’infermiere:
criteri guida: profilo professionale, codice deontologico e formazione base/post-base;
criteri limite: professione del medico e delle altre professioni.
E’ attraverso l’abolizione del mansionario infermieristico con la Legge 42/99 che l’infermiere passa dalla mansione tecnica (professionale) a quella intellettuale (professionista).
Le parole chiave di siffatta “rivoluzione” sono due: autonomia e responsabilità; ma quello che più conta è chela norma mette in crisi soprattutto la parte medica, che non dispone più degli “inservienti”, ma è costretta a collaborare con figure del tutto autonome.
Il tenore dell’ordine di servizio in parola è la prova provata che, pur a distanza di anni, da parte Sua, ancora non v’è stato modo apprendere la novella intesa come nuova normativa.
Lo scrivente, nella sua qualità di Presidente dell’OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche – di Salerno e di Vice Presidente Nazionale della F.N.O.P.I. – Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, eleva una vibrata protesta contro la nota contestata dalla quale una sola cosa emerge con chiarezza: un immeritato discredito dell’intera professione infermieristica da parte di un dirigente di una unità operativa complessa che non trova in nessun modo giustificazione ma che, invece, dimostra l’assoluta ignoranza da parte del medesimo della evoluzione, anche normativa, che ha interessato la professione.
Forse è questo il motivo per il quale il legislatore ha voluto rimarcare taluni concetti mal digeriti e all’art. 1 della legge 251/2000 ha così statuito:
Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
Viene, così, maggiormente definita l’autonomia della professione sanitaria infermieristica che, nelle sue specifiche attività di prevenzione, cura e salvaguardia della salute esplica le proprie funzioni così come specificate dalle normative il profilo professionale 739/94 e il codice deontologico, sollecitando infine il rinnovo metodologico assistenziale di pianificazione per obiettivi, il processo di Nursing.
Necessita qui sottolineare, a chi ancora lo ignora, come la figura professionale dell’infermiere si sia qualificata nel corso degli anni, acquisendo competenze e specificità che hanno molto cambiato il ruolo professionale che non è quello di mero esecutore di ordini medici.
L’infermiere ha oggi sufficiente autonomia tanto da partecipare a pieno titolo, così come citato dal D.M. 739, attivamente all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, i bisogni di assistenza infermieristica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale.
Egregio Direttore, or sono 22 anni che l’infermiere è professionista, in quanto svolge professione sanitaria tout court che è anche professione intellettuale.
Da tanto consegue anche che la valutazione giuridica di detta figura sanitaria ha goduto di una nuova qualificazione.
Tanto crea un sistema normativo e formativo del tutto rinnovato, che certamente incide su una diversa soluzione delle questioni da Lei prospettate, imponendo di chiedersi se l’infermiere possa essere, quale professionista sanitario, utilizzato in mansioni non proprie quali quelle da Lei medesimo elencate nell’ordine di sevizio de quo.
Un altro aspetto va sottolineato: che la normativa disciplinante la sfera di competenza professionale in genere, cioè non solo per l’infermiere, va qualificata di ordine pubblico, in quanto ha rilevanza nel contempo nei confronti dei professionisti che ne sono diretti destinatari, nel caso che ci occupa gli infermieri, come nei confronti degli altri professionisti sanitari ed ancora nei confronti della Amministrazione, senza alcuna distinzione tra pubblica o privata, per la organizzazione del lavoro, aspetto che nel caso assume rilievo specifico, nonché, da ultimo, nei confronti dei pazienti, i quali hanno il diritto di ricevere le prestazioni dalla figura professionale che ad essa il nostro ordinamento prepone.
Una ultima precisazione deve essere addotta per stigmatizzare ciò che la suddetta qualificazione di normativa di ordine pubblico comporta e cioè che essa è imperativa o cogente, dovendo essere osservata da chiunque in modo obbligatorio; è tassativa, essendo letteralmente solo quella data dal legislatore; infine essa è inderogabile, non potendo essere assoggettata a deroghe da chicchessia, nessuno avendone l’autorità ed il potere.
Per tutto quanto sopra espresso il Suo ordine di servizio va disatteso in quanto contrario a norme imperative di legge”.
Redazione