Ai Direttori Generali A.O. Cannizzaro ARNAS Garibaldi A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuale ASP Catania Oggetto: Corte di Cassazione Sentenza 01/03/2021 n. 5547 Le Aziende sanitarie, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto).
Ove non sono istituite le mense aziendali, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un’erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore tant’e che il diritto al buono pasto é strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva Le Direttive CE, prevedono che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle 6.00 ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto Pertanto, visto gli uitimi rilievi giurisprudenziali che identificano il diritto alla mensa con il diritto alla pausa, si invitano le Aziende in indirizzo a convocare le scriventi organizzazioni sindacali per discutere sul riconoscimento al lavoratore del buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, indipendentemente dall’orario svolto, tenuto conto cosi come acclarato, che il diritto alla mensa/buono pasto deve riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore Distinti saluti COMUNICATO Per quanto sopra, si comunica che in data 28/04 c.a., si è svolto un incontro con i vertici aziendali di codesta Azienda, il Direttore Generale sensibile alla problematica, sentiti i rappresentanti delle 00.ss., comunica ai presenti che nel nuovo appalto sul servizio di ristorazione sarà previsto il servizio mensa usufruibile anche dalle 19 alle 20. Procedura in riscontro a breve termine. Cosi facendo si dà l’opportunità ai dipendenti del turno notturno di poter consumare il pasto in condizioni pre servizio nonché l’opportunità di non vedersi decurtato dal monte ore il tempo stabilito contrattualmente per la consumazione del pasto.
Cgl, cisl fp, Uil
Redazione
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