La genuinità, la veridicità e la contestualità degli atti pubblici devono sempre rappresentare il
“vero tempestivo” nella formazione di quanto realizzato o avvenuto in presenza del P.U.,
tanto che questi criteri postulano la necessaria identità tra chi realizza un fatto o una condotta con chi la dichiara in qualità di pubblico ufficiale su un atto pubblico, qual è la cartella clinica, infermieristica e i suoi annessi e connessi (diarie, schede, certificazioni, ecc.) – Cass. VI Pen., 10 febbraio 2015 n. 6065; V Pen., 21 settembre 2006 n. 35767; S.C., Sez. III Civ., 28 luglio 2011 n. 16543.
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