Collocamento obbligatorio per le vittime del covid-19 e loro familiari
Estese le norme del collocamento in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a operatori sanitari vittime del Covid-19 (art. 16-bis del D.L. N.34/2020)
L’art. 1 – comma 1 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, ha disposto l’introduzione dell’art. 16-bis al D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Rilancio) che estende le norme del collocamento in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a operatori sanitari vittime del Covid-19 che si aggiungono alle altre categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99.
Questo il titolo dell’art. 16 bis “Estensione dei benefìci di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da Covid-19”
Pertanto, l’applicazione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, viene estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio.
Questo implica che il coniuge e i figli superstiti, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, potranno godere del diritto al collocamento obbligatorio anche se non disoccupati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non potranno superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze nell’organico.
Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
Normativa di riferimento
Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Un’attività solidaristica è dedicata agli operatori del SSN E di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Sono considerati vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative. Il MINISTERO DEGLI INTERNI PROVVEDE AL riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti DEL SSN, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, drlla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene con sussidi economici i familiari dei dipendenti deceduti o “feriti”(medici e infermieri e altro personale del SSN), nell’espletamento del servizio per il contenimento del covid 19.
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