La diffida da parte dell’Associazione avvocatura degli infermieri:
“Non esiste il giudizio di incondizionata d’idoneità” presente invece sulla delibera della Azienda sanitaria.
L’Associazione avvocatura degli infermieri (AADI) contesta la delibera n. 664/2022, della Asl Roma 2 ove vengono specificati i requisiti di ammissione per il profilo di “collaboratore professionale sanitario infermiere”.
Secondo l’Aadi il succitato articolo richiede, come pre-requisito generale, tra gli altri, la piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso “palesemente discriminatoria verso i partecipanti affetti da qualsivoglia disabilità”.
Esistono sia a livello internazionale che a livello nazionale forme specifiche di protezione sociale verso le persone affette da handicap, fisico e mentale: la Direttiva 2000/78 CE ha introdotto obblighi verso il datore di lavoro che prevedono “soluzioni ragionevoli” atte a modificare il luogo, l’organizzazione e le condizioni di lavoro delle persone disabili per includerle nell’ambiente lavorativo.
Occorre precisare che, attualmente, la “incondizionata idoneità fisica specifica alla mansioni del profilo professionale a selezione” non è presente nella normativa concorsuale, costituita dal D.P.R n. 220/2001 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale – e dal D.P.R. n. 487/1994, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
A norma del decreto legislativo n. 81/2008, comma 6, infine, i giudizi che può emettere il medico competente sono improrogabilmente i seguenti: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Va da sé che, tra tali giudizi, non esiste quello di incondizionata idoneità.
Si richiede, pertanto, lo stralcio di tale requisito, con avvertenza che, in difetto di quanto sopra, si procederà nelle sedi opportune” concludono dall’Aadi.
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