L’enpapi,L’Ente di previdenza e assistenza della professione infermieristica non ci sta e attacca: “Questa normativa non può essere un passo in avanti in quanto è anticostituzionale e scavalca ogni norma attuale, determinando un vuoto legislativo“.
Il nuovo percorso di “Formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario” avviato in Veneto torna a essere oggetto del contendere. Come già fatto un anno fa, quando la Regione governata da Luca Zaia tentò di ridefinire l’attività della figura dell’oss con formazione complementare, l’Enpapi ha deciso di proporre ricorso al Tar Veneto contro la relativa delibera (n. 650 del 1° giugno 2022).
“Non è ammissibile – si legge nel ricorso – che la medesima attività, rientrante nelle competenze esclusive della professione infermieristica, se esercitata da un oss in una Regione sia perseguita penalmente e, diversamente, in un’altra (i.e. il Veneto) sia ritenuta legittima“.
L’Ente di previdenza e assistenza della professione infermieristica va dunque all’attacco: “Con la delibera n. 650 del 1° giugno 2022 si è sostanzialmente creato un titolo, spendibile nelle varie e diversificate strutture assistenziali/sanitarie dislocate sul territorio regionale, che identifica e abilita all’esercizio dell’inedita figura professionale degli ‘operatori socio-sanitari con competenze di ambito infermieristico. Orbene, la delibera è illegittima e lesiva della posizione giuridica di Enpapi e dei professionisti a esso iscritti”.
E ancora: “Il provvedimento della Regione Veneto, attraverso il trasferimento agli oss di compiti a oggi riservati agli infermieri, esclude la necessità per le strutture coinvolte di rivolgersi al mercato – e quindi agli iscritti a Enpapi – per assicurarsi una serie di prestazioni che non sono in grado di coprire con il solo personale infermieristico già in organico. Gli infermieri liberi professionisti vengono così sostanzialmente privati di una serie di incarichi che legittimamente si attendevano e che verrebbero assicurati dagli oss-FC, già dipendenti delle medesime strutture, cui verrebbero semplicemente implementate le mansioni. Il tutto con inevitabili ripercussioni in termini di contrazione del potenziale fatturato prodotto dagli infermieri liberi professionisti e, quindi, delle risorse economiche da questi destinate alla previdenza, data la connessione esistente tra contributi e fatturato, e di cui l’Ente ricorrente può quindi disporre ai propri fini
“Tutto cio, secondo l’Enpapi, legittima un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Anche perché “la lesione dell’interesse collettivo non è potenziale e futura, ma attuale e immediata, verificandosi come immediata e diretta conseguenza dell’introduzione nell’ordinamento di una prescrizione che, in maniera generale e astratta, arreca un vulnus agli interessi indifferenziati, e quindi omogenei, della categoria”.
Si legge nel ricorso: “Abilitare l’oss ad attività supplementari, di per sé, non risolve la problematica della carenza di infermieri. Inoltre si prospetta un livello di autonomia dell’oss nei confronti delle persone assistite, pericolosa per l’utente come per lo stesso operatore, data altresì l’assenza di un chiaro regime di responsabilità, che lo espone addirittura a conseguenze di rilievo penale. Questa normativa non può essere un passo in avanti in quanto è anticostituzionale e scavalca ogni norma attuale, determinando un vuoto legislativo“.
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