E’ quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 21449 del 25 maggio 2022
Più nello specifico, due infermieri venivano imputati di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un paziente, per colpa generica e specifica, consistita nell’aver omesso di prenderlo in carico, omettendo ogni prestazione sanitaria nei confronti del predetto con specifico riferimento al monitoraggio post operatorio delle funzioni vitali, con una condotta qualificabile di completa inerzia nonostante fossero evidenti segni vari di malessere.
La Corte d’Appello con la sentenza impugnata confermava il giudizio di responsabilità di entrambi gli imputati pronunciato dal Tribunale, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose ascritte e la morte del paziente, sulla base delle testimonianze acquisite, delle consulenze medico legali espletate, l’esame dei documenti ed in particolare della cartella clinica.
Entrambi gli infermieri ricorrevano, dunque, in cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi sostenendo, tra le altre, che “entra nel proprium (non solo del sanitario) dell’infermiere quello di controllare il decorso della post – operatorio del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Proprio in forza delle competenze professionali dell’infermiere […] è evidente il compito cautelare essenziale che svolge nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, il tempestivo intervento del medico. È evidente l’equivoco in cui incorrono i ricorrenti quando si soffermano sulla mancanza di ‘autonomia valutativa” diagnostica e medica dell’infermiere, rispetto al sanitario: non è infatti in discussione (nè lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell’infermiere rispetto al medico, ma solo l’obbligo ex lege per l’infermiere, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione che perdura per l’intero tempo del turno di lavoro”.
Quanto poi al tema della colpa professionale in ipotesi di cooperazione multidisciplinare, la Corte ha precisato che “ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”.
Il principio richiamato, sebbene prenda in considerazione la sinergia tra medici in sala operatoria, sostiene la Corte, “ben può essere applicato [..]anche al personale paramedico, nei limiti delle competenze per cui è richiesta la loro prestazione” giungendo alla conclusione per cui una volta che il paziente era rientrato in reparto dopo l’intervento, “il rispetto di regole di normale prudenza e diligenza, avrebbe imposto agli infermieri di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, il respiro, se c’era sudorazione, se il paziente urinava regolarmente e rilevare la temperatura ( fol 20) o comunque era da loro esigibile un comportamento di assistenza effettiva e continuativa trattandosi di una delicata a fase post operatoria. La colpevole omissione di tali doverose condotte, pertanto, correttamente è stata ritenuta concausa dell’evento così come si è ritenuto che la accertata carenza di attenzione e di assistenza dei due infermieri integri il coefficiente psicologico colposo del delitto contestato”.
La Corte ha dunque ribadito il seguente principio di diritto: “in caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità”.