Reintegrato e risarcito il lavoratore licenziato per scarso rendimento sulla base dei precedenti disciplinari.
Scatta la tutela reale attenuta per il lavoratore licenziato per scarso rendimento sulla sola base dei precedenti disciplinari.
La violazione del dovere di diligente collaborazione imputabile al dipendente, infatti, non può essere dimostrato da condotte già sanzionate in passato perché si finirebbe per duplicare gli effetti di condotte ormai esaurite.
E il fatto non più sanzionabile, nel senso che non può più provocare l’esercizio legittimo del potere disciplinare, equivale a un fatto non più antigiuridico: scatta dunque la tutela reintegratoria debole di cui all’articolo 18, quarto comma, dello statuto dei lavoratori.
È quanto emerge da un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro n.1854 pubblicata il 19 gennaio 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione.