La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha sancito ultimamente, con sentenza 17440 del 2022, l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere. Il principio era chiaramente compreso nell’art. 2934 del Codice civile (“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”), ma è anche legato agli articoli 2 e 38 della Costituzione.
La prescrizione potrebbe riferirsi soltanto ai ratei già maturati, prima dei 10 anni dalla domanda amministrativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che: “l’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.