Il 20 ottobre 2023, la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha emesso la sentenza n. 3770/2023, confermando che il diritto al riscatto degli anni di studi universitari rimane valido quando l’INPS non risponde alla richiesta presentata dall’individuo interessato.
Questa è solo l’ultima di una serie di pronunce favorevoli, in linea con le precedenti sentenze simili ottenute grazie all’assistenza legale dell’avvocato Sergio Patrone presso lo studio legale Iuris Hub.
Nel dettaglio, la Corte di Roma ha respinto l’appello presentato dall’INPS contro la sentenza di primo grado. Questa sentenza iniziale aveva riconosciuto il diritto del richiedente a riscattare gli anni di laurea, basandosi sulla domanda presentata nel 1991. L’INPS non aveva mai comunicato il relativo importo da pagare.
Le motivazioni della Sentenza n. 3770/2023
La Corte di appello, nel motivare la decisione, ha richiamato un proprio precedente (Corte app. Roma n. 2411/20209), affermando che “il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l’art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell’incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l’istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale (Cass. Sentenza n. 13630 del 02/07/2020) […] Per ragioni analoghe a quelle appena espresse deve pure escludersi che sia maturata la prescrizione del diritto dell’istante, e ciò in quanto il diritto al riscatto sorge per effetto dell’ammissione al beneficio da parte dell’Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all’interessato il versamento della riserva matematica.”
Diritto al riscatto autonomo rispetto alla pensione
Come detto, si tratta dell’ennesima pronuncia favorevole, con la quale è stato confermato il principio secondo cui il diritto al riscatto è un diritto autonomo rispetto alla pensione e, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni che regolano le prestazioni di natura previdenziale.
Da qui la possibilità di agire in giudizio per tutti coloro che, avendo presentato domanda di riscatto degli anni di studi universitari, non hanno mai avuto alcun riscontro da parte dell’INPS.