Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2022, n. 30800
1. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa con cui A.A. è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche in danno AK.A., dipendente della “C. Giorgio e c. s.n.c.”.
I giudici, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrata la penale responsabilità dell’imputato, a cui addebitavano, in qualità di preposto, di avere adibito il dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza fornirgli adeguate informazioni ed omettendo la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione.
Il lavoratore subiva l’amputazione del braccio. Impegnato nella lavorazione di un pezzo di legno presso la macchina scorniciatrice marca Weining, all’interno della quale operavano una serie di frese poste in parallelo, nel tentativo di rimuovere residui di legno che si erano incastrati al suo interno, rimaneva con il braccio impigliato nel macchinario.
Il macchinario in questione era dotato di ripari posti in corrispondenza degli sportelli di entrata e di uscita dei pezzi di legno in lavorazione, volti ad impedire l’ingresso accidentale degli arti nella zona delle lame, e di un microinterruttore, posto tra lo sportello anteriore della macchina ed il carter, che assicurava l’immediato arresto degli organi rotanti qualora lo sportello fosse stato sollevato. Il giorno dell’infortunio l’apparecchiatura era priva dei dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore: il micro-interruttore non era in grado di funzionare, perché leggermente allentato dalla sua sede e lo sportello era sollevato.
2. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando tre distinti motivi.
I) Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt.71, comma 4 e 37 d.lvo n. 81/2008.
I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto di individuare in capo al ricorrente la qualifica di preposto. L’A.A., invero, non aveva ricevuto la prevista formazione aggiuntiva per ricoprire tale incarico, di conseguenza non avrebbe potuto rivestire una posizione di garanzia a tutela del lavoratore infortunatosi.
La Corte di merito sovrappone il lato formale dell’incarico ricevuto dall’A.A. di controllore della produzione con il dato sostanziale della specifica formazione che il preposto deve possedere perché possa assumere una posizione di di garanzia rispetto alla sicurezza di altri lavoratori. I dirigenti e i preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, una formazione adeguata e specifica e devono seguire corsi di aggiornamento periodici per rivestire tale incarico.
Nel caso di specie sarebbe inconferente anche il richiamo all’art. 71 d.lgs. 81/08, poiché la norma obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione del lavoratore attrezzature che siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto d’idonea manutenzione.
Nel caso di specie sarebbe inconferente anche il richiamo all’art. 71 d.lgs. 81/08, poiché la norma obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione del lavoratore attrezzature che siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto d’idonea manutenzione.
I giudici di merito hanno fatto ricadere su A.A. la qualifica di preposto in mancanza dei presupposti di legge, imputandogli obblighi propri del datore di lavoro. Al datore di lavoro è collegabile la scelta di avere impiegato nella società un dipendente della cooperativa “Giada”, adibendolo a mansioni diverse dal facchinaggio previste nel contratto, mancando di somministrargli un’adeguata formazione ed omettendo di riparare l’interruttore del macchinario presente in azienda.
II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.; omessa o manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato.
Il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente sarebbe irragionevole a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.; per il medesimo fatto, C. Carlo, legale rappresentante della C. s.n.c., datore di lavoro, è stato sanzionato con la sola pena pecuniaria in seguito a decreto penale non opposto, mentre l’A.A., dipendente della società, con la pena di anni uno di reclusione.
III) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui deve tenersi conto nell’applicazione della legge penale in relazione alle disposte statuizioni civili. Erronea determinazione del quantum della liquidazione accordata a titolo di provvisionale.
La norma di cui all’art. 539 cod.proc.pen. stabilisce che il giudice, ove le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno, debba pronunciare condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile; a richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene sia stata già raggiunta la prova.
La difesa aveva sollecitato la riflessione dei giudici di merito sulla circostanza che era stata quantificate in in euro 541.343,53 la somma determinata e liquidata dall’INAIL al lavoratore infortunato ed a questi erogata mediante la corresponsione di una indennità mensile.
Il c.d. danno differenziale deve essere quantificato sulla base di precisi parametri.
Quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito un indennizzo da parte dell’INAIL, per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale” è necessario:
1. determinare il grado d’invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo secondo i criteri della responsabilità civile; 2. sottrarre da tale importo non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico.
Il Giudice di prime cure, senza esplicitare alcun criterio adottato per la determinazione di tale voce di danno, si è limitato a dire che “l’imputato dovrà quindi risarcire all’AK.A., in solido con il responsabile civile C. s.n.c., i danni non patrimoniali causati dal reato, da liquidarsi in separato giudizio civile, dovendosi intanto prevedere una provvisionale immediatamente esecutiva prudentemente calcolata in centocinquamila euro”.
In caso di infortunio sul lavoro, al Giudice non è consentito di determinare le voci di danno in via equitativa, essendo previsti normativamente i criteri di calcolo. La somma di euro centocinquantamila liquidata a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva è pertanto del tutto illegittima ed irragionevole rispetto al danno liquidato dall’INAIL.
3. il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa di parte civile ha depositato memoria nella quale ha rassegnato le proprie conclusioni.
Diritto
1. Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.
Come hanno posto in evidenza i giudici di merito, l’imputato, in data 1/4/2011, aveva ricevuto una lettera dai responsabili della “C. Giorgio e c. s.n.c.”, nella quale si specificavano le sue mansioni di “controllore di produzione, con il compito di supervisionare la produzione di tutto il reparto produttivo, coordinando le varie attività tra le maestranze e l’espletamento del lavoro altrui”.
Egli pertanto rivestiva la qualifica formale di preposto ai sensi dell’art. 19 comma 1, d.lvo n. 81/2008, incaricato di sovrintendere e controllare i lavoratori in tema di sicurezza durante l’esecuzione della prestazione lavorativa (l’art. 19, comma 1, d.lgs 81/08 prevede che il preposto debba: “a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza . In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività’ del lavoratore e informare i superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37″).
Dalla compiuta istruttoria, hanno precisato i giudici di merito, è emerso come il ricorrente oltre ad essere stato investito formalmente delle mansioni di preposto, di fatto decidesse quali lavori affidare ai dipendenti delle ditte appaltatrici. Fu proprio l’A.A., infatti, ad adibire AK.A. allo svolgimento di un’attività per la quale non era stato formato. In particolare, in data 1/12/2014 egli ordinò a AK.A. (in possesso di certificazione di idoneità professionale per lo svolgimento delle sole mansioni di facchinaggio) di attendere alla lavorazione del legno mediante utilizzo della scorniciatrice Weining, priva dell’interruttore di sicurezza. E’ pertanto corretta la conclusione a cui pervengono i giudici, nelle due sentenze conformi, in ordine alla responsabilità dell’imputato. Rivestendo l’A.A. presso la soc. Camerlinghi la qualifica di preposto, formalmente e di fatto, egli era titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità del lavoratore.
Non solo non avrebbe dovuto adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle stabilite in contratto, ma avrebbe dovuto impedire che venisse utilizzato il macchinario con micro-interruttore di sicurezza non funzionante.
Non solo non avrebbe dovuto adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle stabilite in contratto, ma avrebbe dovuto impedire che venisse utilizzato il macchinario con micro-interruttore di sicurezza non funzionante.
Il rilievo sulla contestazione della violazione dell’art. 71 d.lgs. 81/08 è ininfluente, rivestendo carattere di centralità la violazione dell’art. 19 del citato T.U.
2. La concorrente responsabilità del datore di lavoro, su cui si sofferma la difesa con particolare attenzione, non esclude la posizione di garanzia dell’A.A. e la sua responsabilità in ordine all’infortunio occorso al lavoratore. Questa Corte ha più volte ribadito che, ove vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è responsabile per intero (cfr., ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 6507 del 11/01/2018, Rv. 272464 – 01:”In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”).
Il fatto che A.A. non avesse seguito il corso di formazione e aggiornamento previsto ex lege non esclude la sua responsabilità: a prescindere dalla sua investitura formale, egli di fatto svolgeva le mansioni di preposto, dirigendo il personale; pertanto, il rilievo non può essere ragione di esonero da responsabilità (cfr. Sez. 4 n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266854 – 01:”In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti”).
Il fatto che A.A. non avesse seguito il corso di formazione e aggiornamento previsto ex lege non esclude la sua responsabilità: a prescindere dalla sua investitura formale, egli di fatto svolgeva le mansioni di preposto, dirigendo il personale; pertanto, il rilievo non può essere ragione di esonero da responsabilità (cfr. Sez. 4 n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266854 – 01:”In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti”).
3. Con il secondo motivo di ricorso si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente si duole dell’irragionevole trattamento sanzionatorio riservato al proprio assistito. Si pone in evidenza una disparità di trattamento: al datore di lavoro C., per il medesimo fatto, lamenta il difensore, è stata comminata soltanto una pena pecuniaria in seguito a decreto penale emesso.
I motivi sono inammissibili.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. A tal fine, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
Nella specie, la Corte, in uno con il Tribunale, ha compiutamente assolto all’obbligo motivazionale, ponendo in evidenza la gravità del fatto, l’entità della colpa, l’entità delle lesioni patite dal lavoratore. Né il diverso trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del datore di lavoro si traduce in un vizio motivazionale interno alla sentenza.
4. Il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente non ha indicato specificamente le norme che assume essere state violate. In ogni caso, il giudice del merito si è limitato a condannare genericamente l’imputato, in solido con la “C. Giorgio s.n.c.”, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, con condanna al pagamento di euro 150.000,00 a titolo di provvisionale.
In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l’assegnazione di una somma a titolo di provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita Inail, la quale non risarcisce tutte le voci di danno conseguenti al reato. La predetta provvisionale, poi, stante il carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in sede di legittimità [cfr. Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Rv. 269882:”In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell’ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all’ammontare della somma liquidata)].
In argomento, si veda, in motivazione, quanto condivisibilmente sostenuto da Sez. 4, n. 45806 del 27/06/2017, Rv. 271023 – 01 «la prestazione economica erogata dall’Inail in caso di infortunio o malattia professionali non ha carattere risarcitorio bensì di indennizzo. Essa, infatti, non tende al completo ristoro dei danni subiti ma sulla base di taluni parametri di generale valenza è volta a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vite dell’infortunato o dei superstiti; tanto da parlarsi a riguardo della eventuale non coincidenza tra danno risarcibile (secondo il diritto civile) e danno indennizzabile (dall’Inail) di “danno differenziale”».
La doglianza è peraltro genericamente formulata, limitandosi la difesa ad affermare che la somma riconosciuta a titolo di provvisionale sia del sproporzionata ed eccessiva, senza ulteriori specificazioni al riguardo.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile “SNC C.”, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile AK.A., che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile “SNC C.”, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile AK.A., che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.
In Roma, così deciso in data 22 aprile 2022
Redazione Nursenews.eu
Olympus.uniurb