Cassazione riconosce Vittime del dovere tutte le fattispecie dell’art. 1, comma 563 L. 266/05, respingendo interpretazioni soggettive e restrittive dei Ministeri.
Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1, comma 563 lettere da a) a f), L. 266/05, escludendo dunque qualunque interpretazione restrittiva sostenuta dai Ministeri. Vediamo che cosa cambia.
La definizione di legge
L’articolo 1, comma 563 della legge 266/05, rivolgendosi principalmente agli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, definisce Vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità;
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”
L’orientamento della giurisprudenza
Nonostante la chiarezza della definizione di legge, per molti anni nelle aule dei Tribunali si è consumata una battaglia tra gli avvocati, che ritenevano di dover semplicemente applicare alla lettera quanto previsto dalla norma, e i Ministeri i quali, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale sbilanciato verso gli interessi economici dell’Amministrazione, ma piuttosto diffuso negli ultimi anni, sostenevano che per riconoscere lo status di Vittima del dovere fosse necessario dimostrare che il decesso o l’invalidità fosse avvenuto in condizioni di “rischio eccedente quello normalmente connesso alle ordinarie attività d’istituto”.
Che cosa cambia con questa sentenza
La recentissima sentenza della Cassazione riconosce che l’orientamento del nostro Studio, che ha sempre sostenuto l’infondatezza del principio del rischio eccedente l’ordinario, era corretto.
Afferma, infatti, che la norma delinea chiaramente soggetti e fattispecie cui spettano i benefici, senza lasciare spazio alla discrezionalità interpretativa.
In altre parole, accertato il collegamento diretto tra l’invalidità o il decesso con una delle sei ipotesi di servizio previste alle lettere da a) a f) del comma 563, il Ministero deve riconoscere lo status di Vittima del dovere, erogando ogni conseguente beneficio all’invalido o ai familiari superstiti.
L’importanza della valutazione medico-legale
A questo punto dovrebbe essere più semplice ottenere lo status e i relativi benefici, ma i Ministeri porranno certamente in atto delle contromisure. Già oggi in sede amministrativa le Commissioni Mediche esprimono spesso diagnosi errate, omissive e incomplete, con ogni negativa conseguenza sulle finali quantificazioni percentuali, peraltro formulate con criteri di legge superati e particolarmente restrittivi.
Sarà dunque ancor più essenziale rivolgersi a consulenti medico legali altamente qualificati.
Basti pensare che la Vittima ha diritto a 2.000 € per ogni punto di invalidità riconosciuto, oltre ad assegni vitalizi per circa 1.900 € mensili al superamento della soglia del 25%. Soglia che le commissioni mediche tenteranno, ove possibile, di non superare, ma che un’assistenza medico legale qualificata, attraverso la scelta delle migliori tecniche diagnostiche e delle tabelle di quantificazione dell’invalidità più adeguate al caso specifico, potrà invece documentare.
Per questo lo Studio Guerra ha rafforzato e incrementato la propria rete di consulenti medico legali, selezionandoli e formandoli sulla base d’una pluriennale esperienza multisettoriale, ed è oggi in grado di fornire un’assistenza completa di altissimo profilo su tutto il territorio nazionale, sia per le valutazioni preliminari alla domanda di riconoscimento dello status di Vittima, sia per le richieste di rivalutazione dell’invalidità per aggravamento, che possono essere presentate in qualsiasi momento.
Redazione Nurse news
Fonte
Avvocatoguerra.it