Il caso trattato
Omissis Omissis, dipendente di Omissis srl, poi passato alle dipendenze di Omissis Omissis srl dal 2012, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 971,68, quale differenza tra la retribuzione mensile spettantegli come lavoratore full time per il mese di marzo 2016 e quanto percepito, parametrato soltanto a 72 ore di lavoro.
Nel ricorso monitorio aveva dedotto di non aver mai sottoscritto un contratto di lavoro subordinato part time, né al momento dell’assunzione nell’anno 1996, né nell’anno 2009 quando era stato stipulato un accordo sindacale aziendale che aveva ridotto l’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale e aveva previsto una garanzia di 120 giornate di lavoro all’anno.
Assumeva di aver costituito in mora la società con lettera raccomandata dell’01/03/2016.
Si opponeva la società datrice, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro part time, secondo i giorni e gli orari specificamente indicati; il lavoratore, a sua volta, si costituiva in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale subordinata l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
La società proponeva opposizione, con cui chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro part time, secondo i giorni e gli orari specificamente indicati.
Omissis si costituiva in giudizio e avanzava in via riconvenzionale subordinata la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno quanto meno dall’01/03/2016.
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda del dipendente, dichiarando sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed ha condannato la società a pagare le conseguenti differenze retributive.
La Suprema Corte di cassazione ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e così va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da un patto scritto, forma richiesta ad substantiam.
Pertanto, non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta asseritamente part time, o almeno un patto scritto relativo all’orario di lavoro, secondo la Cassazione il rapporto di lavoro del ricorrente si intende costituito full time.
” In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all’epoca di assunzione del Omissis e della Omissis (art. 5 d.l. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all’epoca di assunzione del Omissis (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all’orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che il rapporto di lavoro del ricorrente sia stato costituito full time.”
Non risultava che ab initio il contratto di lavoro subordinato, pur stipulato senza forma scritta e quindi da ritenere e qualificare come full time, ha avuto consensuale esecuzione nei soli giorni di apertura del locale poi gestito da Omissis Omissis srl.
Ne deriva che per la riduzione di quel numero minimo di giornate retribuite non è sufficiente l’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma è necessario un ulteriore consenso dei lavoratori, proprio per tale ragione previsto dal successivo accordo sindacale aziendale di aprile 2016. Tale consenso si impone, anche in relazione ad una modifica in melius, poiché il dipendente può aver riposto legittimo affidamento su quella sospensione concordata per compiere altre scelte, lavorative, personali o familiari, che potrebbero rivelarsi incompatibili con (o comunque pregiudicate da) una modifica (anche in melius) di quel regime.
Omissis Omissis, dipendente di Omissis srl, poi passato alle dipendenze di Omissis Omissis srl dal 2012, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 971,68, quale differenza tra la retribuzione mensile spettantegli come lavoratore full time per il mese di marzo 2016 e quanto percepito, parametrato soltanto a 72 ore di lavoro.
Nel ricorso monitorio aveva dedotto di non aver mai sottoscritto un contratto di lavoro subordinato part time, né al momento dell’assunzione nell’anno 1996, né nell’anno 2009 quando era stato stipulato un accordo sindacale aziendale che aveva ridotto l’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale e aveva previsto una garanzia di 120 giornate di lavoro all’anno.
Assumeva di aver costituito in mora la società con lettera raccomandata dell’01/03/2016.
Si opponeva la società datrice, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro part time, secondo i giorni e gli orari specificamente indicati; il lavoratore, a sua volta, si costituiva in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale subordinata l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
La società proponeva opposizione, con cui chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro part time, secondo i giorni e gli orari specificamente indicati.
Omissis si costituiva in giudizio e avanzava in via riconvenzionale subordinata la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno quanto meno dall’01/03/2016.
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda del dipendente, dichiarando sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed ha condannato la società a pagare le conseguenti differenze retributive.
La Suprema Corte di cassazione ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e così va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da un patto scritto, forma richiesta ad substantiam.
Pertanto, non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta asseritamente part time, o almeno un patto scritto relativo all’orario di lavoro, secondo la Cassazione il rapporto di lavoro del ricorrente si intende costituito full time.
” In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all’epoca di assunzione del Omissis e della Omissis (art. 5 d.l. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all’epoca di assunzione del Omissis (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all’orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che il rapporto di lavoro del ricorrente sia stato costituito full time.”
Non risultava che ab initio il contratto di lavoro subordinato, pur stipulato senza forma scritta e quindi da ritenere e qualificare come full time, ha avuto consensuale esecuzione nei soli giorni di apertura del locale poi gestito da Omissis Omissis srl.
Ne deriva che per la riduzione di quel numero minimo di giornate retribuite non è sufficiente l’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma è necessario un ulteriore consenso dei lavoratori, proprio per tale ragione previsto dal successivo accordo sindacale aziendale di aprile 2016. Tale consenso si impone, anche in relazione ad una modifica in melius, poiché il dipendente può aver riposto legittimo affidamento su quella sospensione concordata per compiere altre scelte, lavorative, personali o familiari, che potrebbero rivelarsi incompatibili con (o comunque pregiudicate da) una modifica (anche in melius) di quel regime.
PQM
la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte territoriale, la quale si dovrà
Inflegale.it