una fascia oraria ridotta. Si tratta di una novità per il sistema pubblico per avere una maggiore coerenza con il settore privato: nel primo caso, infatti, finora il lasso di tempo era di 7 ore, mentre nel secondo di 4. La decisione è stata presa dopo l’intervento del Tar del Lazio, che – accogliendo il ricordo presentato da Uil Pubblica amministrazione Polizia penitenziaria contro la presidenza del Consiglio e il ministero del Lavoro – ha specificato che non può esserci un trattamento disparitario negli orari delle visite fiscali e quindi una modalità «decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici» in quanto comporterebbe una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Non viene, cioè, rispettato il principio di uguaglianza.
La vicenda
Per prima cosa è importante specificare che la visita fiscale per malattia consiste in una visita medica di controllo domiciliare svolta in predisposizione del datore di lavoro, dell’Inps o della Asl per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per malattia. Al momento, per gli impiegati nel settore privato l’orario in cui tali visite possono essere svolte va dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore e non più di una nel corso della malattia tra giorni feriali e sempre lavorativi. Nel settore pubblico la fascia oraria è ben differente: dalle 9 alle 13 e ancora dalle 15 alle 18, per un massimo di 7 ore, ma anche con una cadenza sistematica e ripetitiva che può verificarsi anche nei giorni festivi o di riposo. Questa modalità è stata introdotta dall’ex ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia con il decreto Madia-Poletti, ma secondo i giudici amministrativi non favorisce l’armonizzazione della disciplina per pubblico e privato.
La sentenza del Tar del Lazio è stata emessa in risposta al ricorso presentato dal sindacato, il quale ha sottolineato che la mancanza di uniformità nelle fasce orarie di reperibilità ha creato un’inaccettabile disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato. Questo è particolarmente problematico, poiché eventi come la malattia non dovrebbero essere gestiti in modo diverso in base al tipo di impiego del personale colpito. La sentenza ha anche rilevato che la funzione pubblica ha mantenuto invariate le fasce orarie di reperibilità, ovvero i periodi in cui i dipendenti pubblici devono essere disponibili per il medico fiscale presso il proprio domicilio, rischiando sanzioni disciplinari ed economiche. Il Consiglio di Stato aveva precedentemente sollevato diverse questioni riguardanti l’equiparazione dei controlli nel settore pubblico a quelli nel settore privato, cercando di armonizzare le disposizioni.
Redazione