L’art.22, comma 1 del CCNL del 6.7.1995 stabilisce espressamente che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio ” al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’ art.21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto”.
Pertanto, il dipendente ha diritto:
all’intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili;
al trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n.1 allegata al CCNL del 6.7.1995.
In sostanza, egli ha diritto allo stesso trattamento previsto dall’art.21, comma 7 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 per le malattie superiori a 15 giorni: la differenza è che, in caso di infortunio (o malattia derivante da causa di servizio), tale trattamento spetta per 36 mesi e indipendentemente dalla durata della singola assenza (che può essere anche inferiore a 15 giorni).
Ciò premesso, questa Agenzia ha già chiarito, con riferimento all’art.21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995 che con l’entrata in vigore della legge n. 335/1995 tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono divenuti pensionabili e che le uniche voci del trattamento accessorio che non devono essere corrisposte in caso di malattia, tenuto conto della ratio della clausola contrattuale, sembrerebbero essere solo quelle che non sono fisse e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione o alla presenza in servizio, come il compenso per il lavoro straordinario, le varie indennità di turno, reperibilità, maneggio valori.
Questi stessi principi sono applicabili anche in caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio e, pertanto, siamo del parere che il dipendente non abbia diritto né all’indennità di turno né all’indennità di reperibilità.