L’utilizzo delle ferie non è consentito in forma frazionata a ore, poiché rappresentano un diritto inalienabile garantito al lavoratore dalla Costituzione (art. 36, c. 3). Tale disposizione mira a assicurare il tempo necessario per il recupero delle energie fondamentali per la tutela dell’integrità fisica, psicologica e della salute.
Tale principio si rinviene sia nell’art. 2109 c.c., che prevede il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, la cui durata è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità e nell’art. 10 D.Lgs. 66/2003.