Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023: le criticità e l’auspicio di un intervento del Legislatore per il superamento delle ambiguità e contraddizioni. A cura di Bruno Piccoli, Università di Tor Vergata – Roma.
Non c’è dubbio che il rapporto e le interconnessioni tra valutazione dei rischi, medici competenti (MC) e sorveglianza sanitaria (SS) siano un aspetto delicato e, probabilmente, ancora da migliorare con riferimento alle novità del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in legge il 3 luglio 2023 con la Legge 8 giugno 2023 n. 85.
Di questa interconnessione e delle conseguenze delle modifiche al decreto 81 abbiamo già parlato nell’articolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione” e con riferimento alla nomina del medico competente”.
Torniamo a parlarne oggi attraverso il contributo dal titolo “Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23”,inviato da un nostro lettore Medico del Lavoro – Bruno Piccoli (Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Sezione di Medicina del Lavoro, Università di Tor Vergata – Roma) – scritto in collaborazione con tre colleghi: Paolo Paraluppi (Medico del Lavoro, Milano), Letizia Colais (Medico del Lavoro, Roma), Bruno Lorenzo TOTARO (Dirigente Medico SPeSAL ASL Lecce).
Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23
Il D.L. n. 48 del 4-5-23, convertito in legge il 3-7-23 e così vigente dal 4-7-2023 ( Legge 8 giugno 2023 n. 85, Capo II, art. 14, in GU n° 153 serie generale, Capo II, art. 14, pag. 112), ha apportato una significativa modifica al D. Lgs. 81/08 e precisamente all’articolo 18, primo comma, lettera a). Infatti, mentre nella versione originale di quell’articolo, al suddetto comma si affermava “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo”, l’attuale versione, coerentemente con la Legge 85 sopra citata, recita: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
In primo luogo, pare opportuno segnalare che l’avverbio “qualora” apre a discordanti interpretazioni del testo di legge, in quanto il Legislatore non ne configura la fattispecie che reputiamo potrebbe essere di tre tipi:
esiste un DVR precedentemente elaborato dal DdL e RSPP, in collaborazione con il MC (o medico con titoli per essere MC), da cui non emergono rischi: non si fa SS ed il MC, ove già nominato, può essere rimosso?
esiste un DVR elaborato dal DdL e RSPP senza la collaborazione di un MC (o medico con titoli per essere MC): il DVR è valido o va rifatto con la collaborazione di un MC (o medico con titoli per essere MC)?
non esiste un DVR in quanto l’azienda o è di nuova costituzione o non lo ha mai approntato: il DVR deve essere obbligatoriamente elaborato dal DdL e RSPP con la collaborazione di un MC (o medico con titoli per essere MC)?
Il D.L. n. 48 del 4-5-23, convertito in legge il 3-7-23 e così vigente dal 4-7-2023 ( Legge 8 giugno 2023 n. 85, Capo II, art. 14, in GU n° 153 serie generale, Capo II, art. 14, pag. 112), ha apportato una significativa modifica al D. Lgs. 81/08 e precisamente all’articolo 18, primo comma, lettera a). Infatti, mentre nella versione originale di quell’articolo, al suddetto comma si affermava “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo”, l’attuale versione, coerentemente con la Legge 85 sopra citata, recita: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
In secondo luogo, si ritiene utile porre l’attenzione sull’interpretazione, diffusasi nei mesi scorsi, sia sulla stampa che su riviste specializzate (2 – 5), oltre che nel web (A – L), secondo la quale tali modifiche all’art. 18 del D. Lgs. 81/08 renderebbero obbligatoria o comunque ammissibile, l’effettuazione della SS, non solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), ma anche per tutti quelli cosiddetti “non normati”, eventualmente desumibili dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. A mero titolo di esempio, tra questi “non normati”, si segnalano:
i lavori in quota (informalmente chiamati anche “in altezza”), definiti all’art. 107, comma 1: non fanno alcun riferimento a SS, né ciò è riscontrabile in nessun altro articolo del D. Lgs. 81/08;
le situazioni caratterizzate da stress termico, recentemente oggetto di interesse anche da parte dell’INAIL (D): all’art. 180, comma 2 non viene fatto alcun riferimento alla obbligatorietà di effettuare la SS, come è invece disposto per gli altri agenti fisici, di cui ai Capi II, III, IV, V e ciò è peraltro chiaramente confermato anche dall’art. 185, comma 1;
le mansioni ritenute a stress lavoro-correlato, citate all’art. 28, per le quali sono da tempo disponibili attendibili informazioni (1, 6, 7): non vengono mai, in nessuno dei relativi commi, ritenute soggette a SS; ciò è confermato anche dalla Commissione Consultiva Permanente, di cui all’articolo 6, quando si riferisce, nel comma 8, lettera m-quater, alla Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanata il 18-11-2005, in cui sono specificate finalità e modalità di esecuzione della valutazione dello stress lavoro-correlato, ma ove è assente qualsiasi riferimento alla obbligatorietà di effettuazione della SS.
i lavori in quota (informalmente chiamati anche “in altezza”), definiti all’art. 107, comma 1: non fanno alcun riferimento a SS, né ciò è riscontrabile in nessun altro articolo del D. Lgs. 81/08;
le situazioni caratterizzate da stress termico, recentemente oggetto di interesse anche da parte dell’INAIL (D): all’art. 180, comma 2 non viene fatto alcun riferimento alla obbligatorietà di effettuare la SS, come è invece disposto per gli altri agenti fisici, di cui ai Capi II, III, IV, V e ciò è peraltro chiaramente confermato anche dall’art. 185, comma 1;
le mansioni ritenute a stress lavoro-correlato, citate all’art. 28, per le quali sono da tempo disponibili attendibili informazioni (1, 6, 7): non vengono mai, in nessuno dei relativi commi, ritenute soggette a SS; ciò è confermato anche dalla Commissione Consultiva Permanente, di cui all’articolo 6, quando si riferisce, nel comma 8, lettera m-quater, alla Lettera Circolare del Ministero
artt. 167 e 168 comma 2 lett. d), movimentazione manuale carichi;
art. 196 comma 2 (rumore in associazione con sostanze ototossiche; rumore in associazione con vibrazioni);
art. 204 comma 2 (vibrazioni ed eventuali altre condizioni, “secondo il MC”);
art. 211 comma 1, CEM;
art. 218, ROA;
art. 229, di concerto con art. 224, agenti chimici;
art. 242 comma 1, cancerogeni e mutageni (e, con il recepimento della Direttiva UE 2022/431, dopo l’aprile 2024, probabilmente anche per i reprotossici);
art. 279 comma 1, agenti biologici;
art. 286 sexies comma 1 lett. e), protezione dalle ferite da taglio e da punta, nel settore ospedaliero e sanitario.
Non altrettanto si può dire, invece, per quanto attiene all’interpretazione estensiva sopra richiamata, secondo la quale la modifica apportata al D. Lgs. 81/08, 1° comma, lettera a) dalla legge in questione, consentirebbe interventi di attuazione della SS in tutti i casi autonomamente giudicati meritevoli dal MC, senza limitazione alcuna (“la SS ora si può fare a tutti”). Consideriamo, infatti, che, se questa interpretazione fosse accolta, diverrebbe conseguentemente, ma incoerentemente, lecito, per decisione dei soggetti obbligati (Datore di Lavoro, RSPP e MC), attivare interventi di SS, anche per:
autisti con patente di guida A e B: vedi Provvedimento 30-10-2007 (G.U. n° 266 del 15-11-2007, art. 1 e allegato I);
lavoratori esposti al solo rischio di caduta dall’alto (“lavoro in quota”): vedi art. 107, comma 1, del D. Lgs. 81/08;
operatori videoterminalisti con esposizione inferiore alle 4 ore medie/die: vedi art. 173 comma 1 lettera c, del D. Lgs. 81/08;
operatori esposti al solo rischio di stress lavoro-correlato (Commissione Consultiva Permanente, articolo 6, comma 8, lettera m-quater);
operatori esposti al solo rischio di microclima avverso (vedi art. 180 del D. Lgs. 81/08, capi 1 e 2).
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Sorveglianza e medico competente: la modifica all’articolo 18 del Testo Unico
Sorveglianza e medico competente: la modifica all’articolo 18 del Testo Unico
Autore:
Categoria: Medico competente
17/05/2024
Un commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023: le criticità e l’auspicio di un intervento del Legislatore per il superamento delle ambiguità e contraddizioni. A cura di Bruno Piccoli, Università di Tor Vergata – Roma.
Non c’è dubbio che il rapporto e le interconnessioni tra valutazione dei rischi, medici competenti (MC) e sorveglianza sanitaria (SS) siano un aspetto delicato e, probabilmente, ancora da migliorare con riferimento alle novità del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in legge il 3 luglio 2023 con la Legge 8 giugno 2023 n. 85.
Di questa interconnessione e delle conseguenze delle modifiche al decreto 81 abbiamo già parlato nell’articolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione” e con riferimento alla nomina del medico competente”.
Torniamo a parlarne oggi attraverso il contributo dal titolo “Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23”,inviato da un nostro lettore Medico del Lavoro – Bruno Piccoli (Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Sezione di Medicina del Lavoro, Università di Tor Vergata – Roma) – scritto in collaborazione con tre colleghi: Paolo Paraluppi (Medico del Lavoro, Milano), Letizia Colais (Medico del Lavoro, Roma), Bruno Lorenzo TOTARO (Dirigente Medico SPeSAL ASL Lecce).
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Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23
Il D.L. n. 48 del 4-5-23, convertito in legge il 3-
In tutti questi casi, gli accertamenti sanitari conseguenti a interventi di SS sarebbero confliggenti con la Legge 300/70 (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n° 1728 del 21/01/2005; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 13161 del 12/4/2005; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 51293 del 22/12/2023) e come tali potenzialmente in grado di condurre a sanzioni amministrative e penali a carico, sia del Datore di Lavoro, sia del Medico Competente, con particolare rilevanza, per quest’ultimo, ove avesse conferiti giudizi di idoneità o inidoneità, parziale o totale, transitoria o permanente verso soggetti erroneamente ritenuti sottoponibili a programmi di SS per esposizioni a rischi specifici che nel D. Lgs. 81/08 non sono né normati né chiaramente indicati dal Legislatore come meritevoli di SS e di conseguenza non consentiti. In questi ultimi casi, il DdL potrà rivolgersi a Enti Pubblici ed Istituti specializzati di Diritto pubblico (art. 5, comma 3, Legge 300/1970).
In conclusione, riteniamo opportuno sollecitare, ed auspicabilmente ottenere, un intervento del Legislatore volto ad apportare al D. Lgs. 81/08 le necessarie modifiche per il superamento delle ambiguità e delle contraddizioni sopra descritte.
Bibliografia
1 Lanfranchi F. Alaimo S., Conway P.M. – Using an integrated approach to the assessment of the psychosocial work environment: the case of a major hospital in Northern Italy. Med Lav 2014; 105, 2: 139-151.
Magnavita N. – Il contributo della medicina del lavoro alla sanità pubblica. ISL, 7/2023.
ANMA – Medico competente journal. Aprile/Giugno 2023. Anno 28, n° 3;
CIIP – Documento consenso sulla sorveglianza sanitaria. Maggio 2023, sitografia voce A.
Sentenza n° 1728 del 21/01/2005 Corte di Cassazione Penale – Sez. II;
Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione Luoghi di Lavoro. Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato: guida operativa – 2010.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lettera circolare del 18-11-2010 Prot. 15 / Segr. / 0023692.
Redazione NurseNews.eu
Fonte puntosicuro.it