Inutilizzabili le immagini ottenute in mancanza di un accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato
Non si possono sanzionare i dipendenti in seguito ad immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza installato senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie stabilite dalla normativa sulla privacy.
È quello che ha sottolineato il Garante della privacy con un provvedimento dell’11 aprile 2024 e pubblicato nella newsletter del 21 maggio.
Il caso in questione, un Comune aveva effettuato per un certo periodo delle rilevazioni attraverso videocamere senza accordo sindacale e autorizzazione ispettiva: in questo lasso di tempo si collocavano i comportamenti contestati ad una lavoratrice, in violazione delle legge.
L’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce, infatti, che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.
Il comma terzo del medesimo articolo precisa poi che “le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal [Codice]”…