Da un punto di vista giuridico, il diritto alla riservatezza o alla privacy trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione, ove si riconosce che la Repubblica s’impegna a garantire “i diritti inviolabili dell’uomo”.
Il diritto alla riservatezza è stato, pertanto, definito come “il diritto di escludere ogni invadenza estranea nella sfera della propria intimità personale e familiare” (Torrente A., Schlesinger P., Manuale di diritto privato. Giuffrè editore).
TUTELA DELLA PRIVACY DEL LAVORATORE: DATI SENSIBILI
Il datore di lavoro non può diffondere la notizia che il lavoratore è assente per malattia, anche se omette di specificare la diagnosi nei turni di servizio.
A giudizio della Cassazione una tale condotta costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003, in quanto attinente alla salute del soggetto (lavoratore) cui l’informazione si riferisce e viola le regole espressamente stabilite dall’art. 22 del predetto Decreto.
Forme di tutela della Privacy del lavoratore – Tutela dei dati personali sensibili.
Il lavoratore può agire in giudizio rivolgendosi ad un avvocato del lavoro e chiedere la cancellazione dei dati personali sensibili e il risarcimento dei danni ai sensi dell’art.152, d.lgs. n. 196 del 2003.
IL CASO: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DEL LAVORATORE
L’amministrazione di un Comune pubblicava nell’albo pretorio lo stato di malattia di un proprio dipendente, nonché il fatto che lo stesso avesse proposto un’azione giudiziaria per mobbing all’Ente comunale.
IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE: DATI SENSIBILI E PRIVACY DEL LAVORATORE
È da notare, infatti, che l’informazione che il lavoratore è assente per malattia, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è in ogni caso idonea a rivelare lo stato di salute dell’interessato e dà luogo ad un trattamento di dati personali sensibili, considerato che la salute “è definibile come stato di benessere fisico e psichico dell’organismo umano, in quanto esente da malattie”. (Sul punto, Garante Privacy: Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico – 14.06.2007).
Anche diffondere la notizia di un’azione giudiziaria per mobbing costituisce un illecito trattamento dei dati personali sensibili del lavoratore, poiché la condotta di mobbing del datore di lavoro presuppone una lesione dello stato di salute del lavoratore. Ne consegue che diffondere la notizia che il lavoratore ha intentato un’azione giudiziaria per mobbing all’Ente comunale, equivale – comunque – a diffondere la notizia dello stato di malattia dello stesso lavoratore, con violazione della sua privacy.
Inoltre, considerata la diffusione nell’albo pretorio on-line, l’Ente comunale avrebbe dovuto rispettare il criterio della correttezza, della pertinenza e della continenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti i dati.
La Cassazione ha già, peraltro, avuto modo di affermare che “la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare”(Sentenza n. 2034 del 2012).