Oggetto: Richiesta di parere del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di OMISSIS in merito alla sussistenza di una situazione di conflitto d’interessi a carico di un consigliere del predetto Ordine (prot. AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE n. 30804 del 5.03.2024)
Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere a questa Autorità in merito alla sussistenza di una situazione di conflitto d’interessi a carico di un consigliere dell’Ordine – si rappresenta quanto segue.
In merito al quadro normativo di riferimento in materia di conflitto di interessi, si rammenta che la Legge 190/2012 con l’art. 1, comma 41, ha introdotto nell’ambito della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), l’art. 6-bis rubricato “Conflitto di interessi”. Tale disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), con particolare riferimento agli artt. 7 e 14 del citato DPR. L’Autorità – nel PNA 2019 – ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo “a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”. In tal senso, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. La principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche potenziale, è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013 a mente del quale “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od Organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”. La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, si rinviene quindi nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. Sulla base delle considerazioni svolte, va dunque esaminata la fattispecie in esame che concerne un’ipotesi di conflitto di interessi di un Consigliere dell’Ordine provinciale dei Farmacisti. Preme, innanzitutto, considerare che i principi di cui sopra sono stati recepiti dal “Codice comportamento specifico del personale dipendente dell’Ordine dei farmacisti di OMISSIS” (le cui disposizioni integrano e specificano, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, le previsioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013), consultabile sul sito istituzionale dell’Ente. Tale codice peraltro risulta espressamente “estendibile per quanto compatibile a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, Consiglieri e Revisori dei conti”. Invero, l’art. 2 del citato codice, rubricato “ambito di applicazione”, chiarisce che “Gli obblighi di condotta previsti dal Codice specifico si applicano, per quanto compatibili e unitamente agli obblighi derivanti dal Codice Deontologico del Farmacista, a tutti i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti i quali sono tenuti ad ispirarsi ai principi di integrità, lealtà, imparzialità, riservatezza e trasparenza nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell’intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell’Ordine”. Peraltro, lo stesso codice stabilisce che “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. Con specifico riferimento ai Consiglieri, il codice precisa che “tutti i Consiglieri rilasciano una dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e una dichiarazione circa l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, all’atto di assunzione dell’incarico. Tale dichiarazione va rinnovata con cadenza annuale.
Ci chiediamo se appare legittimo, o comunque opportuno, che un Sindacato presenti delle liste, capeggiate dai loro Vice Segretari Nazionali o consiglieri RSU,e che concorrano a governare l’Ordine delle Professioni Infermieristiche.
Gli infermieri iscritti ad altri sindacati sarebbero più tutelati rispetto ai propri iscritti ? E il potere disciplinare sarebbe esercitato con equità ? O gli iscritti al proprio sindacato sarebbero trattati con un occhio di riguardo ?
Il numero degli iscritti a quel sindacato aumenterebbero ? E se si ,per quali ragioni ?
Pertanto auspichiamo al più presto una riforma della legge elettorale che tuteli e rappresenti anche le minoranze
Redazione NurseNews.eu