Cassazione: rifiuto atti d’ufficio per medico che non ascolta infermiere su condizioni paziente
Il medico non può ignorare la segnalazione dell’infermiere, assolutamente competente in materia secondo i giudici della Cassazione, riferita alle condizioni di un paziente con la motivazione che l’infermiere “non ha le competenze” per valutare la situazione.
La Cassazione (sentenza 12806/2021, sesta Sezione penale) ha condannato per rifiuto di atti d’ufficio un medico che alla segnalazione prima di un infermiere, poi di altri due, sulla necessità di una sua visita a un paziente di 87 anni – poi deceduto – ricoverato al reparto di cardiologia invasiva ha risposto negando le competenze dell’infermiere sul caso specifico.
Secondo la Cassazione invece l’infermiere le competenze le ha e il medico non le può ignorare.
I giudici hanno precisato che, in linea generale, non ci sono dubbi sul fatto che il sanitario, a fronte di una richiesta di controllo conservi un margine di discrezionalità nel decidere sull’indifferibile necessità del suo intervento. Una discrezionalità di tipo tecnico, delimitata dalle regole della scienza medica e dall’eventuale presenza di discipline specifiche, anche di rango secondario, come possono essere i protocolli operativi e anche le disposizioni di natura amministrativa, oltre che consentita nei limiti della ragionevolezza.
Ma la Cassazione sottolinea che queste sono enunciazioni di principio.
Quando a richiedere l’intervento del medico sono gli infermieri, figure professionali giuridicamente qualificate, il primo ha «un preciso obbligo di procedere immediatamente a vistare il paziente».
Se non lo fa, scatta il reato di rifiuto di atti d’ufficio. E questo anche se, successivamente, le condizioni del malato – in questo caso deceduto – non si rivelano gravi e non abbia corso un pericolo concreto per l’omissione del sanitario.