La scrivente Associazione Avvocatura Degli Infermieri, valutato il piano di lavoro dell’operatrice socio-assistenziale che si allega, redatto su carta intestata dell’azienda sopra destinataria e, precisamente, dell’unità operativa complessa Ostetricia e Ginecologia con direttore il dott. xxxxxx, lamenta e denuncia i seguenti passaggi di evidente matrice penale:
“Nel turno mattutino alle ore 7:00 sarà responsabile dei rilievi della pressione arteriosa, delle temperature corporee, della diuresi dei drenaggi. Tutti i valori dei parametri rilevati saranno consegnati all’infermiera che inserirà i dati nelle cartelle cliniche”.
Atteso che l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 settembre 2001, all. A e B, non introduce siffatte mansioni nella qualifica dell’O.S.S. e considerando che tale accordo ha forza di legge e, pertanto, individua le mansioni dell’O.S.S. in maniera restrittiva e non estensiva, onde evitare di invadere la sfera di autonomia professionale dell’infermiere, così come è definita dal D.M. n. 739/1994, si contesta la rilevazione dei parametri vitali da parte dell’O.S.S. e la successiva registrazione da parte dell’infermiere per i seguenti motivi.
La normativa in parola stabilisce quanto segue: “In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”.
La rilevazione dei parametri vitali, non può essere effettuata dall’O.S.S., in quanto egli, in sostituzione e appoggio dei famigliari e cioè in automedicazione, può aiutare i famigliari stessi ad usare gli apparecchi elettromedicali semplici sul proprio congiunto ricoverato o assistito, ma non può utilizzarli motu proprio.
Infatti, la norma, aggiunge che deve essere anche autorizzato dall’infermiere per poter intervenire nell’aiuto dei famigliari o del paziente stesso.
In poche parole, la mansione dell’O.S.S. è quella di aiutare, ovvero integrare l’assistenza dei familiari
al proprio congiunto o allo stesso paziente in difficoltà, nell’uso di apparecchi in automedicazione.
Mai la norma assegna all’O.S.S. mansioni di rilevazione dei parametri vitali, motu proprio, in rappresentanza dell’ente assistenziale.
Inoltre, la genuinità, la veridicità e la contestualità degli atti pubblici devono sempre rappresentare il
“vero tempestivo” nella formazione di quanto realizzato o avvenuto in presenza del P.U., tanto che questi criteri postulano la necessaria identità tra chi realizza un fatto o una condotta con chi la dichiara in qualità di pubblico ufficiale su un atto pubblico, qual è la cartella clinica e i suoi annessi e connessi (diarie, schede, certificazioni, ecc.) – Cass. VI Pen., 10 febbraio 2015 n. 6065; V Pen., 21 settembre 2006 n. 35767; S.C., Sez. III Civ., 28 luglio 2011 n. 16543.
Pertanto, tale attività, configura il reato di cui all’art. 348 C.P. ed è indotto in questo caso dal direttore della Vs. azienda e, pertanto, ai sensi dell’art. 51, co. 2, C.P. “Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine”.
ISTIGAZIONE ALL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA – ISTIGAZIONE AL REATO DI FALSO DOCUMENTALE.
La successiva contestazione riguarda quanto segue:
“L’unità O.S.S. del turno pomeridiano provvederà alla … somministrazione di terapia orale sotto visione supervisione infermieristica”.
Non è possibile che l’O.S.S. somministri la terapia orale neppure sotto la visione dell’unità medica!
Si ribadisce quanto sopra riportato: ““In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del
Personale preposto è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”.
L’O.S.S. aiuta il paziente ad assumere i farmaci e non aiuta l’infermiere a somministrarli.
Anche tale attività ordinata dall’unità primario, istiga al reato di cui all’art. 348 C.P. con conseguenze gravissime sul piano del rischio salute del paziente che, in un ambiente ospedaliero, dovrebbe essere protetto da veri infermieri e non da O.S.S. proclamati laureati.
E’ quantomeno esilarante constatare che mentre l’O.S.S. fa l’infermiere, l’infermiere fa l’O.S.S..
Mentre l’O.S.S. rileva la pressione arteriosa al paziente, l’infermiere gli cambia il pannolone e le lenzuola.
Il direttore che ha scritto questa disposizione, ha dimenticato di riportare quanto stabilisce veramente la normativa suindicata sul riassetto dei letti, sulle cure igieniche ai malati e sull’assistenza durante il pasto e su ogni altra attività domestico-alberghiera assegnata all’O.S.S.
La mortificazione professionale e personale che discende da questa disposizione e che danneggia insanabilmente la professione infermieristica, sarà oggetto di ulteriore ed approfondita valutazione da parte dell’Associazione.
Nelle more di quanto sopra, informandoLa che questa Associazione ha trasmesso idonea denuncia alla Procura della Repubblica per i reati qui ipotizzati, La invito a rimuovere immediatamente questo scempio e ad attivare tempestiva procedura disciplinare a carico dell’estensore per le gravi infrazioni qui lamentate, con preghiera di comunicarne l’esito.
In caso di inosservanza di quanto sopra, questa Associazione adirà le vie legali per quanto subito in ragione della lesione di immagine professionale che improvvidamente manifesta lo scritto impugnato.
Fonte AADI
Redazione NurseNews.eu