L’azienda sanitaria aveva disposto che gli operatori socio-sanitari (O.S.S.) fossero responsabili della preparazione e somministrazione della colazione ai pazienti. Tuttavia, in seguito all’assenza giustificata a vario titolo di tutti gli O.S.S. in turno nella mattina, le infermiere presenti hanno richiesto l’intervento di un ausiliario per assisterle nel garantire il servizio di colazione ai pazienti. L’ausiliario, tuttavia, ha rifiutato l’incarico, sostenendo di non essere un O.S.S. e quindi di non avere l’obbligo di adempiere a tale compito.
Le infermiere hanno legittimamente prioritizzato la somministrazione delle terapie e lo svolgimento delle altre attività infermieristiche, con conseguente ritardo nella consegna della colazione. Pertanto, la Direzione Generale, unitamente alla Direzione Infermieristica, ha proceduto a contestare l’addebito disciplinare a carico delle quattro infermiere, sanzionando severamente tre di esse, mentre la quarta, iscritta all’Associazione Avvocatura Degli Infermieri, ha ricevuto una semplice censura.
Le tre infermiere sancite hanno ricevuto comunicazioni dal proprio sindacato, il quale ha sostenuto la legittimità della sanzione, evidenziando che non era accettabile lasciare i pazienti senza colazione. In seguito, le infermiere si sono rivolte all’Associazione Avvocatura Degli Infermieri (A.A.D.I.), che, insieme alla collega dell’A.A.D.I., ha fornito loro assistenza legale in sede giudiziaria.
Il 14 marzo 2025, il Tribunale ha accolto la difesa dell’A.A.D.I. fondata, essenzialmente, sui seguenti motivi:
l’adempimento contrattuale, art. 1218 C.C., che garantisce ai pazienti la colazione, ricade sulla struttura e non sulle infermiere, le quali si sono attenute a svolgere primariamente i propri compiti;
la professione intellettuale, contrariamente a quanto sosteneva l’art. 49 del codice deontologico, non permette lo svolgimento di mansioni inferiori neppure incidentalmente ma solo in caso di necessità e urgenza;
le assenze programmate e non improvvise nonché non sistematiche del personale O.S.S. non potranno mai essere considerate situazioni urgenti e necessitate per cui è il datore di lavoro che le deve prevenire cooptando idoneo personale da altri servizi e turnazioni;
la malagestio datoriale non può mai essere imputata ai lavoratori;
le mansioni accessorie, strumentali e marginali sono comunque vietate alle professioni intellettuali anche se sono rare ma non eccezionali.
Una vittoria che l’Associazione Avvocatura Degli Infermieri sapeva già di ottenere.
Fonte AADI