“Non mi trovo d’accordo con le tesi di Cavicchi laddove parla del rischio di trasferimento d’imperio e de jure delle competenze. In questi decenni non si è registrato alcun atto normativo indicante questa direzione.
” Il trasferimento, laddove vi è stato, è stato il frutto di una naturale evoluzione, ma non è stato, come abbiamo visto, su base normativa, bensì formativa. Se proprio dobbiamo parlare di atti normativi, i già ricordati provvedimenti sulla radiologia sono andati nella direzione contraria da quella del trasferimento di competenze e sono gli unici atti emanati in questi anni, al netto del comma 566 che però era su base concertativa. Non si comprendono quindi i rischi invocati per la professione medica.
Non mi trovo inoltre d’accordo su quanto scritto nel volume “Ripensare la deontologia medica”, già citato, sulle “eccezioni al ruolo”. Si tratterebbe di attribuire alla professione medica un potere di abilitazione all’esercizio professionale delle altre professioni sanitarie attraverso un “vincolante consenso preventivo”, per trasferire alcune limitate “funzioni e competenze” sotto la responsabilità del medico stesso. Se una attività è medica è intrasferibile a chi medico non è, e ricorderei anche, che la responsabilità segue la competenza nel nostro ordinamento giuridico, fatti salvi i pochissimi casi relativi alla c.d. responsabilità oggettiva, del tutto inapplicabile in questi casi. La trasmissione di funzioni e competenze, quindi, ha come naturale corollario l’attribuzione della responsabilità in capo a chi effettua l’attività e non certo a chi la, impropriamente, dispone.. ”
Luca Benci
Giurista