Una valanga di ricorsi potrebbe piombare sulle Asl e sugli Ospedali. La sentenza n. 7776/2015 Sezione Lavoro della Corte di Cassazione dispone che il pagamento della tassa annuale di iscrizione agli Albi professionali rientra tra i costi per lo svolgimento dell’attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso.
Medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, ostetriche, tecnici di radiologia, biologi, solo per citare i ruoli dirigenziali sanitari e il comparto sanità, potranno valutare se intraprendere azioni di rivalsa sulla Pubblica Amministrazione alla luce di questa sentenza .
La sentenza della Cassazione emessa ad aprile stabilisce che ogni amministrazione pubblica deve rimborsare ai propri dipendente il contributo di iscrizione annuale all’albo o all’ordine professionale di cui fa parte e che è condizione necessaria per lo svolgimento del suo lavoro. Quindi se un lavoratore iscritto ad un albo o ad un ordine professionale lavora come dipendente in esclusiva per un’amministrazione pubblica, l’Ente che beneficia della prestazione lavorativa è tenuta a rimborsare la relativa tassa di iscrizione, il cui versamento è la condizione necessaria perché il professionista possa continuare ad operare.
La sentenza della cassazione smentisce, dunque, le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della corte dei conti e conferma il parere del consiglio di Stato del 15 marzo 2011 in cui si affermava che quando, sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente e quindi la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. La sentenza stabilisce che al dipendente in questione devono essere rimborsate tutte le tasse versate da quando era impiegato, nel caso in questione, all’ufficio legale dell’istituto.