Il malato ha il diritto – a condizione che lo desideri – di avere piena cognizione del proprio stato di salute e di ottenere dai medici informazioni adeguate alle sue capacità cognitive e al suo livello socio-culturale. Ciò significa che, a seconda delle necessità e delle richieste, gli dovrebbero essere fornite:
informazioni mediche che spieghino il tipo di malattia diagnosticata, gli accertamenti ed esami richiesti; le opzioni terapeutiche con relativi pro e contro; gli effetti collaterali dei trattamenti (lavoro, sfera sessuale, procreazione, ecc.) e indicazioni sul modo in cui affrontarli;
informazioni per ottenere sostegno socio-assistenziale;
informazioni sulla disponibilità di un sostegno psicologico e sull’opportunità di scegliere terapie non convenzionali.
La comunicazione della diagnosi (anche provvisoria), delle opzioni di cura e della prognosi, per essere utile ed efficace, deve essere quanto più semplice e chiara possibile facendo uso di termini comprensibili. Se lo desidera, il malato può chiedere che le informazioni sul suo stato di salute siano condivise con altre persone, incluso il medico di fiducia.
Inoltre, al malato devono essere indicati il nome dello specialista (o degli specialisti) e dei collaboratori che lo prendono in carico, nel caso non sia la stessa persona di cui sopra; gli orari di reperibilità del medico di famiglia, dello specialista, dello psicologo e del personale di sostegno; i nomi delle persone cui rivolgersi di notte o nei giorni festii in caso di necessità.
Se durante il ricovero si ritiene opportuno un consulto medico esterno alla struttura, il malato ha il diritto di ottenere una relazione medica dettagliata sulla sua situazione clinica, diagnostica e terapeutica. Analogamente, all’atto delle dimissioni i medici devono fornire, su richiesta, una relazione scritta per il medico di fiducia, in cui riporteranno ogni utile indicazione sullo stato di salute del paziente e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali accertamenti effettuati e sui loro risultati, sulla diagnosi e sulla prognosi, sulle terapie praticate e su quelle consigliate.
La cartella clinica può essere visionata dal malato e anche dal suo medico di famiglia durante il ricovero[1]. Se il malato o la persona da lui delegata ne richiedono la copia integrale, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta ovvero immediatamente in caso d’urgenza documentata. Se il malato non può ritirarla personalmente, è sufficiente una delega scritta a persona di fiducia cui deve essere consegnata in busta chiusa [2].
[1] L. 241/1990.
[2] L. 241/1990; D. Lgs. 196/2003.