Perché le aziende sanitarie hanno interesse affinché l’infermiere dichiari la malattia e non l’infortunio?
Prima di tutto definiamo giuridicamente la malattia e l’infortunio.
È malattia ogni evento morboso che sia incompatibile con la specifica attività lavorativa svolta dal lavoratore (T.U. 7 settembre 2009 n. 205).
È infortunio la causa violenta subita in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).
Quindi, l’infortunio è un evento che realizza una malattia, causato da un agente lesivo, meccanico o organico, contratta durante lo svolgimento di un’attività lavorativa registrata all’INPS.
Quali sono le differenze sostanziali?
La gestione della malattia è assegnata all’INPS, mentre l’infortunio è gestito dall’INAIL e, quindi, dichiarata la malattia, l’INPS provvede ad erogare l’indennità retributiva, diversamente, acclarato l’infortunio, l’INAIL erogherà non solo l’indennità retributiva, ma anche l’equo indennizzo (una sorta di risarcimento per il pregiudizio psico-fisico sofferto), qualora l’invalidità permanente raggiunga almeno il 6% del punto percentuale della tabella predisposta – Cass. Lav., 14 ottobre 2016 n. 20807.
Inoltre, l’INAIL risarcisce il danno patrimoniale ed esistenziale dimostrato anche per presunzioni, se la patologia è tabellata (l’INPS no) – Cass. Lav., 29 novembre 2017 n. 28507.
La malattia INPS inciderà sul periodo di comporto, utile al licenziamento in tronco per giusta causa, mentre il periodo di malattia INAIL dovuto all’infortunio non sarà computato nel comporto.
Per ultimo, sotto il 6% di invalidità oppure se l’equo indennizzo non copre satisfattivamente quanto sofferto, al datore di lavoro si può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno ovvero il c.d. danno complementare oppure il danno differenziale (il primo in concorrenza con l’INAIL, il secondo nel caso di rigetto della domanda da parte dell’INAIL), naturalmente sempre che tali danni siano dimostrabili anche per presunzione iuris tantum.
Ed allora, se ci si ammala da COVID-19 e tale malattia è causalmente correlata all’attività assistenziale che l’infermiere ha svolto, dovete denunciare l’infortunio anche presso il vs. medico di base e comunicarlo al vs. datore di lavoro.
La giurisprudenza ha riconosciuto che: “La causa violenta da infortunio, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è da considerarsi anche se dovuta all’azione di fattori microbici o virali che penetrando nell’organismo umano e ne determinano l’alterazione
dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell’attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad epatite virale contratta a causa della sua attività da un primario ospedaliero di reparto trasfusionale)” – Cass. Lav., 27 giugno 1998, n. 6390.
Perciò fate rispettare i vostri diritti; in ogni caso l’Associazione Avvocatura Degli Infermieri è a vostra disposizione su legale@aadi.it.
Aadi