È infortunio sul lavoro il “contagio da coronavirus” avvenuto in occasione di lavoro (sul luogo di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro) per i medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail ed il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena.
Così si è espressa l ’INAIL dando ragione alle tesi della FIALS, afferma il Segretario Generale del sindacato Giuseppe Carbone.
Lo chiarisce una nota dell’Istituto nella quale è precisato che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle funzioni svolte.
Sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio.
La tutela Inail – che, come è noto, si estende a tutte le conseguenze dell’infortunio –, nei casi di infezione da nuovo coronavirus, copre l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.
L’Ente o Azienda Sanitaria o struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio. Sono tutelati dall’Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa-lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.
Coronavirus ed infortunio sul lavoro: è stato formalizzato, anche, dall’art.42 del recente d.l. 18 del 17.03.2020 e prevede che il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena. Il decreto prevede, inoltre, che la quarantena (non da lavoro) è equiparata a malattia, però fuori dal periodo di comporto.
Quando c’è infortunio sul lavoro. Il decreto legge stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus in «occasione di lavoro» (concetto, quest’ultimo, in base al quale non basta che l’evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro). In questi casi, il medico redige il consueto certificato d’infortunio e lo invia telematicamente all’Inail.
La novità, precisa il decreto legge, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
La quarantena è malattia. La novità, che si applica esclusivamente al settore del lavoro privato, prevede che il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati).
Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.
Il decreto legge prevede, poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento. Quest’ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.