Ecco la nota della CISL fp a tutela della sicurezza dei lavoratori che sono in prima linea nella “guerra” contro il covid-19
OGGETTO: COVID-19 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Come è ben noto è in corso l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui livelli di diffusione e gravità e di inazione dello stesso, hanno condotto l’OMS a dichiarare la Pandemia.
Si aggiunga che con i Dpcm adottati nel mese di marzo 2020 sono state prescritte ulteriori misure urgenti anche in materia di lavoro per contrastare l’emergenza da COVID-19, con l’indicazione di tutti gli accorgimenti necessari che i datori di lavoro ed i lavoratori devono adottare fino al 3 aprile 2020 (salvo proroghe). L’inadeguatezza gestionale ed organizzativa non solo costringe il personale medico (gli Operatori Sanitari) a turni massacranti, che generano stress e disagio psicofisico, ma espone i medesimi ad alto rischio contagio poiché ancora sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonostante i sanitari abbiano quotidianamente contatto con pazienti Covid-19 o sospetti Covid-19.
Con la circolare n. 5443 del 20-02-2020, il Ministero della Salute ha stabilito la necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, inclusi i servizi di pronto soccorso.
Sulla scorta delle prescrizioni del Ministero della Salute il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori (mascherine), protezione facciale (occhiali, visiere), camice impermeabile a maniche lunghe e guanti.
Le procedure che generano aerosol, incluse tutte le procedure del controllo delle vie aeree, quali l’intubazione tracheale, il lavaggio bronco-alveolare, altre procedure diagnostiche delle vie aeree e la ventilazione manuale, richiedono particolari misure di protezione.
Durante tali procedure il numero delle persone nella stanza deve essere limitato al minimo e tutti i presenti devono indossare una mascherina FFP3, una protezione aderente per gli occhi, guanti e camici protettivi ed impermeabili con maniche lunghe.
Pertanto, il personale che non indossi dei DPI conformi alle prescrizioni ministeriali NON PUO’ ENTRARE IN CONTATTO con un paziente COVID-19 né tantomeno eseguire procedure che generano aerosol. Nel caso in cui il personale sanitario risulti sprovvisto dei DPI, si porrebbero le seguenti gravissime alternative al fine di svolgere l’attività lavorativa, ovvero rischiare il contagio oppure rifiutare di svolgere le proprie attività. In un quadro del genere (dove vengono violate le disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro) il personale sanitario, da un lato mette a rischio la propria salute, dall’altro rischia di diventare esso stesso grave strumento di diffusione del virus; Secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in capo al datore di lavoro sussistono precisi obblighi, tra I quali quelli previsti ex art. 15 prevedendo che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro abbiano ad oggetto:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) il controllo sanitario dei lavoratori; i) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione.
In ragione della grave emergenza sanitaria il datore di lavoro deve, altresì, aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed individuare nuove e più idonee misure di prevenzione e protezione, e deve procedere a nuova istruzione ed informazione dei lavoratori.
AD OGGI NON RISULTA NESSUNA ATTIVITÀ INFORMATIVA E FORMATIVA CONCRETA PER I LAVORATORI.
Ci chiediamo ad esempio dove siano le figure individuate per la prevenzione del rischio clinico, per accertare che gli operatori sanitari siano preparati a trattare un paziente COVID.
Il Datore di lavoro è tenuto ex art. 2087 c.c. ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, il datore di lavoro è, pertanto, responsabile dei danni cagionati dalla mancata predisposizione di tutti gli strumenti richiesti dall’ordinamento per la salvaguardia dei propri dipendenti. Inoltre, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere “per i danni arrecati dal fatto illecito” dei preposti o sorveglianti cui siano delegate le funzioni di garanzia (art. 2049 c.c.), risultando così responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia posta in essere da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni conferite.
La Scrivente O.S. alla luce dell’incremento di contatti stretti e di contagi nel personale e nella popolazione in generale e visto che i lavoratori tutti sono obbligati ad agire in un contesto epidemico in carenza di DPI, chiedono:
1 l’applicazione e il rispetto del protocollo dei DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-COV
2 per contesto lavorativo dal Rapporto ISS COVID-19 n.2/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità aggiornato al 14 marzo 2020; che venga adottata per tutto il personale dell’Azienda un’uniformità della fornitura e dell’utilizzo dei DPI secondo i principi e le prassi enunciate dalla Regione Sicilia circa l’utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) (Tabella tratta da “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID-19” – World Health Organization, 27 February 2020) ;
3 al personale professionalmente a contatto in modo continuativo con i malati di COVID-19 (Pneumologia, Malattie Infettive, Rianimazione e nelle aree di degenza omogenee dedicate ai pazienti COVID-19 positivi), venga garantita la tempestiva fornitura di DPI più adeguata, sia nella qualità che nella quantità, con particolare riferimento ai facciali filtranti FFP2/FFP3, alle visiere e a tutti i presidi idonei alla protezione dell’operatore ovvero che si impieghi personale sanitario SOLO SE ADEGUATAMENTE PROTETTO da DPI.
4 che venga garantito lo stesso tipo di protezione, maggiormente cautelativa, in tutti quei Servizi e UU.OO. che trattano o possono frequentemente trattare pazienti con malattia conclamata o fortemente sospetti per positività, con particolare attenzione a:
1. servizi di accettazione d’urgenza (Pronti Soccorsi e SUEM)
2. servizi di radiologia
3. blocchi operatori
4. terapie intensive;
che a tutti gli operatori che eseguono procedure che generano aerosol, incluse tutte le procedure del controllo delle vie aeree, quali l’intubazione tracheale, il lavaggio bronco-alveolare, altre procedure diagnostiche delle vie aeree e la ventilazione manuale, vengano forniti adeguati DPI: mascherine FFP3, protezione aderente per gli occhi, guanti e camici protettivi ed impermeabili con maniche lunghe;
che si dedichi particolare cura sotto l’aspetto della protezione individuale in tutta l’attività non sospesa di carattere ambulatoriale sia degli Ospedali che del Territorio dove l’afflusso di utenza esterna comunque rappresenta importante possibilità di contagio (sia per il caso di contagio da utente ad operatore che viceversa);
che venga istituito un registro di tutto il personale che ha fornito assistenza ai casi confermati COVID-19;
che tutti gli operatori sanitari esposti a casi sospetti COVID-19 ovvero confermati per COVID-19, vengano sottoposti a tamponi oro-faringei per la ricerca del COVID-19 a tutela degli operatori stessi e dei cittadini;
che vengano individuate e formalmente protocollate procedure di ingresso, transito e uscita, dalle aree di pre-triage, malattie infettive, aree di degenza omogenee dedicate ai pazienti COVID-19 positivi, Rianimazione dedicata COVID-19, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contagio del personale,
che le procedure interne di reclutamento straordinario del personale sanitario per le aree pre-triage ed aree omogenee dedicate ai pazienti COVID-19 siano trasparenti, trasmesse secondo le modalità previste dal regolamento aziendale e correttamente protocollate, ricordando che ulteriori disposizioni verbali al personale sanitario non verranno più accettate.
Nonostante l’evidenza di molte criticità emerse e segnalate da questa Organizzazione, alle quali ATTENDIAMO ancora RISPOSTA, è rappresentata dalla circolazione del personale sanitario e il personale addetto alle pulizie da un’U.O. ad un’altra U.O. senza nessuna protezione e precauzione, nonché la presenza del personale amministrativo operante all’interno dei presidio ospedaliero, sprovvisto dei DPI, che deve obbligatoriamente essere posto in telelavoro e qualora non sia possibile, collocato in ferie pregresse, congedo o altri analoghi istituti previsti dal CCNL.. Il muro di gomma posto da quest’amministrazione risulta essere inaccettabile nel rispetto di quello che sono i principi base su cui vigono le relazioni con le parti sociali che allo stato attuale potrebbe essere parte rilevante considerando che, le indicazioni date sono direttamente indicate dai dipendenti coinvolti.
Diversamente si rischia di adottare misure dettate solo per la salvaguardia di responsabilità personali in capo alla Direzione.
Inoltre, ogni giorno vengono delegate attività supplementari agli infermieri e ausiliari nonostante il numero risicato di personale (es. distribuzione del vitto ai degenti) quando lo stesso dovrebbe essere impegnato ad attenzionare le attività di routine e quelle preventive del caso. Per monitorare quanto sopra richiesto chiediamo l’attivazione dell’art. 4 dell’ ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO della Regione Siciliana Creazione di una task force aziendale che cita testualmente “Il primo intervento da adottare è la creazione di una task force aziendale, composta dai responsabili aziendali, dall’RSPP, dal Medico competente, RLS/RLST, Preposti, rappresentanze sindacali aziendali, al fine far applicare e verificare le misure previste dal presente documento e dalle disposizioni nazionali, e monitorare l’evoluzione della situazione.
“ Riteniamo che quanto sopra detto debba essere in carico direttamente alla Direzione Sanitaria Aziendale che deve sovraintendere in modo preciso e completo alla distribuzione DPI in tutto il territorio. Si invita la Direzione Strategica ad ottemperare a tutto ciò che attiene alla salvaguardia dei lavoratori, coinvolgendo tutti i preposti, diversamente la scrivente attiverà tutte le contestazioni necessarie per garantire quanto previsto dalle normative vigenti. Per i temi trattati e per la peculiarità del momento, si confida in un sollecito riscontro. Con la massima disponibilità ed impegno, lealtà e spirito collaborativo, in attesa di sollecito riscontro, si porgono i più cordiali saluti.
IL RESPONSABILE AZIENDALE
Alessandro Farruggia
IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA e PRIVATA
Giovanni Farruggia
IL SEGRETARIO GENERALE
Russo Introito A.M Floriana
Amato Angelo