la classificazione dei lavoratori, nell’ambito del diritto del lavoro italiano, si riferisce ai lavoratori dipendenti.
Esistono 4 categorie legali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai.
A parere dello scrivente l’Infermiere rientra come categoria legale tra i quadri.
I quadri hanno avuto riconoscimento formale soltanto con la legge 13 maggio 1985, n. 190.
L’art. 2 della legge n. 190/1985 definisce i quadri come :”lavoratori che svolgono attività di notevole importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa tra i quali la responsabilità gestionale autonoma dell’insieme delle funzioni demandate al lavoratore in oggetto e la gestione diretta dei rapporti con i terzi e potere di impegnare se stessi e l’azienda…”
L’infermiere assolve sia il primo requisito, stante il D.M. n.739/1994, che lo erge a RESPONSABILE di tutta l’assistenza infermieristica generale( si avvale del personale di supporto.. ) che il secondo requisito, considerato che, nello svolgimento delle proprie funzioni, rappresenta l’ente per cui lavora attestando fatti avvenuti in sua presenza, ed inoltre pratica in AUTONOMIA CURE,SOMMINISTRA FARMACI NEL CORPO UMANO,valuta LO STATO DI SALUTE DEI CITTADINI quindi effettua prestazioni di notevole importanza e DELICATEZZA sociale e giuridica, assumendosi elevati livelli di responsabilità civile e penale che, se eseguiti in maniera errata, potrebbero causare gravi danni per la salute della collettività.
Differenze con L’IMPIEGATO e Stato attuale dell’infermiere.
L’impiegato è un lavoratore che, ai sensi del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, non può assumere attività di propria iniziativa, cosa che invece l’infermiere deve fare.
Gli operai ,anche se specializzati, svolgono mansioni meramente esecutive, elementari, sotto la direzione del superiore che valuta il risultato e può indicare le modifiche da apportare ( ausiliari,O.T.A., O.S.S., ECC.).
Inoltre
L’art. 40, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto sanità si possano costituire apposite sezioni contrattuali separate.
Che cosa comporterebbe
Una contrattazione separata? poter chiedere il giusto riconoscimento contrattuale, aumento e riconoscimento economico di tutte le indennità spettanti, riconoscimento indennità per vincolo di esclusività e riconoscimento libera professione, insomma un cospicuo e commisurato stipendio pari alle enormi responsabilità sia per il percorso di studio (laurea) che in campo civile che penale.
Alfio Stiro
Infermieri
Redazione NurseNews.eu