La parola sfruttamento sul lavoro evoca contesti e situazioni lontane dalla nostra contemporaneità. In realtà, per poter parlare di sfruttamento sul lavoro non è necessario fare riferimento ai neri d’America sfruttati nelle coltivazioni o a nuove forme di schiavitù che stanno emergendo in molti contesti.
Lo sfruttamento sul lavoro, in verità, c’è ogni volta in cui il datore di lavoro non rispetta le norme minime poste a tutela dei lavoratori dalla legge.
Ad esempio, la legge prevede che ci sia un orario massimo di lavoro giornaliero di otto ore. Questa regola parte dal presupposto che il lavoratore ha bisogno di riposare dopo un certo numero di ore di lavoro. Se l’azienda impone al dipendente di lavorare 12 ore al giorno e, magari, non gli paga nemmeno le ore in più che vanno oltre le 8 ore siamo senza dubbio si fronte ad uno sfruttamento.
Lo sfruttamento sul lavoro, in ogni caso, non è un termine tecnico ma indica una situazione di sopraffazione, nella quale il datore di lavoro esercita un potere eccessivo sul dipendente, calpestando i suoi diritti di legge.
Sfruttamento sul lavoro come reato penale
Non sempre, però il termine sfruttamento sul lavoro è generico e non tecnico. Nel nostro ordinamento, infatti, esiste uno specifico reato penale che si chiama proprio “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” [1].
La legge afferma, infatti, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al precedente numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Esiste un aggravamento di pena se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia: in tale fattispecie si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ma da cosa si deduce lo sfruttamento sul lavoro? Ci sono dei comportamenti del datore di lavoro che inducono a ritenere che siamo di fronte ad un vero e proprio sfruttamento sul lavoro?
La norma penale afferma che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
“Quando un infermiere é costretto a svolgere mansioni inferiori in via prevalente,siamo di fronte ad un DEMANSIONAMENTO.
Ma quando l’infermiere è costretto a svolgere la propria mansione più quella inferiore siamo di fronte ad uno SFRUTTAMENTO.?”
In definitiva, si può dire che la costante disapplicazione delle leggi sul lavoro, in materia di stipendio, di orario, di ferie, di sicurezza, etc. fa emergere una situazione di generale sfruttamento. La legge parla sempre di condotte reiterate nel tempo: è evidente che sforare l’orario di lavoro massimo una volta non equivale a sfruttamento. Per configurare lo sfruttamento il disprezzo delle leggi deve essere la regole.
Il reato prevede anche alcune aggravanti che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà. Le aggravanti, in particolare, sono:
il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
NurseNews.eu
Fonte
La Legge per tutti