Documento recante Linee guida perl’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 personale precario del comparto sanità”Si espongono di seguito le indicazioni condivise dalla Conferenza delle Regioni edelle Province autonome in ordine alDPCM 6 marzo 2015,attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al D.L. 101/2013,convertito nella L. 125/201.
Con le presenti linee guida si intendono fornire canoni interpretativi edindicazioni operative alle
Regioni ed alle aziende ed enti del SSN in relazione ad alcune disposizioni del decreto che potrebbero prestarsi a letture non univoche e ad applicazioni disomogenee, con particolare riguardo a quelle contenute nell’articolo 2, disciplinante le procedure concorsuali riservate, nell’articolo 3, relativo ai limiti perl’attuazione delle procedure concorsua li e nell’articolo 6, comma 4
,che individuai requisiti di ammissionealle selezioni del personale medico precario in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza.
Articolo 2 (procedure concorsuali riservate)Preliminarmente si evidenzia che,stante la natura speciale delle procedure di stab
ilizzazione ed il fatto che, comunque, l’adeguato accesso dall’esterno viene garantito dalle previsioni dell’articolo 3 del DPCM, le stesse procedure non devono conformarsi allenorme in materia di mobilità contenute nell’articolo 30, comma 2 bis,del D.Lgs. 165/2001.A)
Requisiti di accesso Considerato che la stabilizzazione rigurda il personale del comparto Sanità e quello appartenente all’area della dirigenza medica e sanitaria,non costituiscono servizi utili per lastabilizzazione quelli resi presso enti di diverso comparto, né sono configurabili stabilizzazioni di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.Ilcomma2dell’articolo in esame stabilisce che l’anzianità di servizio utile ai fini della partecipazione alle selezioni riservate deve essere maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi
da quello che indice la procedura. Pertanto non costituisce titolo di accesso alle selezioni il 2rapporto di lavoro maturato con contratto di lavoro diverso dalla dipendenza, né il servizio,ancorchè prestato con rapporto di lavoro subordinato, maturato in regioni diverse da quella ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.
I soggetti in possesso dei requisiti di stabilizzazione possono partecipare a tutte le selezioni indette dagli
enti del SSN della Regione di riferimento.
L’anzianità di servizio deveessere maturataintegralmente nel profilo messo a selezione, atteso che la stabilizzazione, in quanto procedura eccezionale alternativa al pubblico concorso,presuppone necessariamente il possesso di un’esperienza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie del profilodi inquadramento.Per quanto riguarda le selezioni per la di
rigenza medica, veterinaria e sanitaria dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in dis
ciplina equipollente/affine a quella messa a selezione.
Il DPCM non comprende tra i requisiti di ammissione alla selezione l’essere in servizio ad una determinata data, ma solo in particolari periodi, anche non continuativi.
Conseguentemente sono ammissibili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dal DPCM anche se non in servizio presso enti del servizio sanitario regionale alla data di indizione del bando
o in altra data.
L‘anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time vavalutata per intero.
B)Personale in possesso dei requisiti di accesso cui all’articolo 1, comma 519 e 558, della
legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007.
In relazione ai requisiti di accesso di ci deve essere inpossesso il personale in epigrafe, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo in esame fa riferimento alle previsioni dell’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007. Dato il carattere eccezionale delle procedure di stabilizzazione tale rinvio deve essere interpretato letteralmente. Ne consegue che non è consentito alle amministrazioni interessate ammettere alle selezioni personale in possesso di requisiti diversi ancorchè fossero previsti dalla disciplina in materia di stabilizzazioni eventualmente approvata dalla Regioni in attuazione delle predette disposizioni legislative statali, che,secondo quanto stabilito dall’articolo 1,comma 565, lett. c) della L. 296/2006, non più richiama
to dal DPCM, né dal D.L. 101/2013, costituivano solo dei principi di riferimento.
Le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007
non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quantole leggi citate consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale.
Il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è pertanto solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato
almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimicinque anni.
La relazione illustrativa al DPCM ha chiarito che le procedure di stabilizzazione riservate si applicano anche nei confronti del
personale che era in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007, ma “che al tempo non era stato stabilizzato nell’ambito delle relative procedure”. Ne consegueche le procedure distabilizzazione devono essere avviate dalle aziende del SSN sia nei 3 confronti del personale che aveva ritenuto di non partecipare alle selezioni riservate previste dalle norme anzidette,sia di quello che,pur partecipandovi, non aveva conseguito l’idoneità.
Tale personale deve comunque aver maturato l’anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso enti del SSN ubicati nella regione ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.
Articolo 3(Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali)L’articolo in esame dispone chele procedure concorsuali “sono avviate, fermi
restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente,a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto d
ella programmazione del fabbisogno , nel limite massimo complessivo del 50%, ….OMISSIS”. Al riguardo si precisa che il limite
del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni non è riferito alla singola proceduran concorsuale
ma all’intero ambitodi tali stabilizzazioni.
Il rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni costituisce attuazione del principio della garanzia di adeguato accesso dall’esterno, in alternativa alle altre misure disposte dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art.35 del D.Lgs.
n.165/2001 e successive modificazioni, che pertanto non trovano applicazione.Le regioni soggette ai piani di rientro quantificheranno il predetto limite in rapporto alle risorse finanziarie assunzionali previste dai medesimi piani di rientro.
Articolo 5 (lavori socialmente utili e di pubblica utilità)Per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e al fine di favorire il reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs.
n.81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n.280/1997, nonché nel rispetto delle norme regionali di riferimento, le Aziende ed Enti del SSN, che hanno posti vacanti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto per l’accesso il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, procedono all’assunzione –anche con
contratto a tempo parziale –di tale personale secondo le modalità operative che verranno definite dalle regioni.
Articolo 6, comma 4 (stabilizzazione del personale medico di emergenza e urgenza)Il comma in esame consente la stabilizzazione del
personale medico dei servizi di emergenza e urgenza con almeno cinque anni di “prestazione continuativa”antecedenti alla scadenza del bando ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurga d’accettazione e d’urgenza.”Considerata la laconicità della diposizione si ritiene utile precisare che:Isoggetti ammissibili alle procedure di stabilizzazione,in coerenza con le disposizioni del D.L 101/2013 ed alla luce dei richiamal D.Lgs. 368/2001 ed ai “concorsi di cui al presente decreto”, che riguardano esclusivamente irapporti di lavoro subordinato, sono solo quelli che hanno maturato cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato.4Il termine per bandire la procedura concorsuale, in coerenza con quanto previto per le altre selezioni,è il 31 dicembre 2018 Il personale precario eventualmente in scadenza può essere prorogato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti dall’articolo 4 del DPCM per il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;Il personale interessato deve
comunque essere in possesso di una specializzazione,anche se non equipollente o affine a medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Roma, 30 luglio 2015
fonte FIALS