Con la sentenza numero 64 del 7 marzo 2023, il Tribunale di Arezzo ha stabilito l’illegittimità del licenziamento di un dipendente che si è recato allo stadio durante un periodo di malattia, a meno che l’azienda non possa dimostrare in modo inequivocabile l’assenza effettiva della patologia lamentata dal lavoratore.
Contesto del caso
Il dipendente ha contestato legalmente il suo licenziamento, che gli è stato inflitto per aver frequentato uno stadio durante un periodo di assenza dal lavoro dovuto a una lombosciatalgia.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha osservato inizialmente che la società ha basato il licenziamento sull’ipotesi che il dipendente avesse ottenuto un certificato medico falso per giustificare una lombosciatalgia inesistente, al solo scopo di evitare il lavoro e poter così partecipare alla partita di calcio.
Nella sentenza, il Tribunale ha sottolineato che l’indizio grave e concordante su cui l’azienda ha basato l’accusa di falsificazione del certificato medico è costituito dall’acquisto dei biglietti per l’evento calcistico prima dell’inizio della malattia, ma dopo che il dipendente era a conoscenza degli orari di lavoro.
Il Giudice ha ritenuto che questo elemento possa essere interpretato in modi diversi e, pertanto, non può essere considerato sufficiente per soddisfare l’onere dell’azienda di dimostrare l’assenza della malattia e la conseguente falsità del certificato medico.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato illegittimo il licenziamento, poiché la condotta del dipendente non è stata ritenuta sufficientemente grave da giustificare una sanzione così severa.