La posizione di ARAN sulla gestione delle ferie in ambito lavorativo notturno è stata chiarita in risposta a una domanda sollevata da una RSA. La richiesta di chiarimenti riguardava la possibilità per i dipendenti turnisti di utilizzare un giorno di ferie durante il loro turno notturno, considerando un totale di 36 giorni di ferie all’anno, compresi i giorni di riposo secondo la Legge n. 937/77.
La controversia è scaturita dall’applicazione del messaggio INPS n. 3114 del 7.8.2018, il quale stabiliva che il permesso mensile retribuito, disciplinato dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, poteva essere utilizzato “a giornata”, senza tener conto della struttura temporale della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana. Tale principio si estendeva al lavoro notturno, precisando che il permesso preso durante l’intero turno notturno doveva essere considerato come un singolo giorno di permesso, anche se si estendeva su due giorni solari.
È fondamentale evidenziare che ARAN ha chiarito che l’interpretazione dell’INPS non è valida per gli enti del comparto, soprattutto in riferimento a ferie o congedi straordinari retribuiti, come stabilito dall’articolo 42-bis del Dlgs 151/2001.
A nostro modesto parere La sola disparità delle interpretazioni tra INPS e Aran nel fare confronto tra settore privato e pubblico pone interrogativi sulla legittimità del trattamento meno favorevole per i lavoratori.
Redazione NurseNews.eu