Come possiamo analizzare,
La malattia professionale non tabellata si configura ogni qualvolta il lavoratore è affetto da patologia non espressamente riconosciuta dalle tabelle formulate secondo la normativa vigente. In questo caso la malattia professionale può essere riconosciuta, ma grava sul lavoratore l’onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra l’evento morboso occorso e lo svolgimento della mansione, valutato con ragionevole certezza (Cass. Civ. n. 26041 del 17.10.2018 ; Cass. Civ. ord. n.8947 del 14.05.2020), spettando all’ente INAIL l’eventuale dimostrazione della natura non professionale della malattia manifestatasi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 8416 del 05.04. 2018);
Un intervento chiarisce alcuni concetti relativi alle malattie professionali. Le malattie tabellate, il sistema misto, la presunzione legale di origine professionale e il costo della non sicurezza.
“Le Malattie Muscolo-Scheletriche”: presunzione legale di origine professionale e costo della ‘Non Sicurezza’”, a cura del Dott. Massimiliano Pastori (Dirigente Medico INAIL Rimini e Medico Competente) ci ricorda infatti che secondo l’art. 3 del DPR 1124/1965:
l’assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art.1.
La tabella predetta può essere modificata o integrata..
Ma cosa si intende per malattia professionale (MP)?
Si intende una “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo”. Dunque per le malattie professionali “non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto, tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la svolge (cosiddetto ‘rischio ambientale’)”.
Il relatore ricorda che esistono poi diverse definizioni delle malattie professionali a seconda dei vari contesti (epidemiologico, preventivo, assicurativo).
Una definizione di carattere generale proposta indica che la malattia professionale è “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa; è caratterizzata da una graduale e progressiva azione di fattori presenti nell’ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori”.
Dunque con “malattia professionale” può essere identificata “una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all’attività lavorativa svolta dal soggetto a seguito dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell’ambiente di lavoro”.
Dopo aver riportato le caratteristiche del sistema tabellare, il relatore sottolinea che per le Malattie Professionali tabellate “il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia”. Dunque “provata l’adibizione alla lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata” e laddove sia stata effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, “si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta ‘presunzione legale d’origine’”.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/88, ha introdotto nella legislazione italiana anche il cosiddetto “sistema misto” in base al quale “il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della ‘presunzione legale d’origine’, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Detto principio è richiamato dall’art 10 del dlgs 38/2000”.
Per cui si hanno due possibilità:
– “malattia professionale tabellata: se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella, scatta in automatico la presunzione legale di origine professionale;
Nelle malattie professionali non tabellate, come nel caso del demansionamento infermieristico,la causa professionale può essere riconosciuta ma l’onere della prova è a carico del lavoratore” (che deve dimostrare al giudice e all’inail l’origine professionale della sua patologia, le prove dell’ esistenza della causa di lavoro e del rapporto eziologico) in un eventuale giudizio a proprie spese per il riconoscimento della malattia contratta in servizio.
Come vedremo le malattie professionali derivanti da demansionamento non sono tabellate e non vengono riconosciute automaticamente né dall’Azienda né dall’INPS ,in quanto le mansioni igienico domestiche alberghiere non sono né proprie né tipiche della professione infermieristica.
Le stesse invece sono riconosciute e tabellate per la figura dell’OSS e dell’ausiliario socio sanitario poiché le mansioni suddette sono pertinenti al profilo professionale dello stesso.
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