Già il REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 1310
determinava le mansioni dell’infermiere professionale e degli infermieri generici. (GU n.225 del 25-9-1940 )
Il titolo V, art. 6 del D.P.R. n. 225/74 mai abrogato, prevede nella figura dell’infermiere generico,
al secondo comma: “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine
alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino
del paziente e della disinfezione dell’ambiente …”.
Leggendo attentamente il D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (abrogato) si evince
che l’infermiere professionale non doveva espletare compiti meramente manuali.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione già nel 1985 (sent. n. 1078, RG n. 9518-
/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) statuì che: “Non compete all’infermiere,
ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare
padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Nella causa de qua, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni adducendole
erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per grave inadempimento
contrattuale.
Da notare che in quel periodo e con una riforma ad hoc, molti infermieri generici culturalmente ausiliari vennero riqualificati ad infermieri professionali
Nel frattempo e con la diminuzione dei generici che passavano nei ruoli professionali, le incombenze, per ignoranza e per dolo, sono
state attribuite, nei fatti, all’infermiere professionale ma come abbiamo visto, lo svolgimento
di prestazioni di assistenza completa (cioè igiene, aiuto nel cambio della
biancheria, riassetto del letto, uso di padelle e pappagalli ovvero aiuto nelle operazioni
fisiologiche, ecc.) costituiscono da sempre un grave pregiudizio alla professionalità
e, certamente, una violazione dell’art. 2103 C.C. ovvero del D.P.R.
n. 761/74 che vieta lo svolgimento di mansioni inferiori.
Anche per questo motivo il legislatore, nel corso del tempo, ha creato delle figure ausiliarie
che sostituissero completamente la figura del generico che avrebbero dovuto svolgere mansioni igienico-domestico-alberghiere
“..Nel comparto sanità quindi si provvedeva ad individuare la figura che avrebbe dovuto
affiancare l’infermiere generico per poi sostituirlo completamente con D.M. Sanità
10 febbraio 1984 (G.U. 15 febbraio 1984 n. 45) quale regolamento del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Infatti si legge: “L’ausiliario socio-sanitario specializzato
assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera ivi comprese
quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto
degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti
con difficoltà. Collabora con l’infermiere generico nelle pulizie del malato..”
“.. inseguito e colmare la cronica carenza di infermieri professionali Con D.M. 15 giugno 1987 n. 590 è stato approvato il corso di riqualificazione
per gli agenti soci-sanitari e sono state create tre figure socio assistenziali: ausiliario
assistente; ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato.
Tutta l’assistenza diretta al malato e l’igiene degli ambienti e dei presidi medico-chirurgici
sono state ripartite dal legislatore nei tre ambiti ausiliari appena descritti.
In pratica si è trattato di realizzare una attività di base (ausiliario assistente) a
cui sono stati demandati compiti squisitamente manuali sotto il controllo dell’-
ausiliario socio-sanitario (di 3° livello) al quale spettavano compiti descritti dal
D.M. Sanità 10 febbraio 1984 (in ruolo al S.S.N.) prettamente dedicati all’igiene
dell’ambiente e dell’unità del malato..”
“..Con il D.P.R. n. 384/90, in un unico profilo si fondono tutte e tre le figure ausiliarie creando
l’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza.
Si legge:
“I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-sanitario, ricollocati
ai sensi del comma 1, e l’ausiliario socio sanitario specializzato già collocato
nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati
in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato..”
“..nel 2001 nasce con L’Accordo Stato-Regionil’
O.S.S. l’Operatore Socio Sanitario che avrebbe dovuto risolvere la carenza cronica di personale infermieristico e ausiliario
Nel frattempo nel 2024, stante il significativo divario tra la disponibilità di infermieri italiani mai colmato a quello della media dei paesi OCSE, è ancora necessario trasferire parte delle attività attualmente di competenza infermieristica ad una figura professionale aggiuntiva, che nel dibattito nazionale corrente va prendendo forma come assistente infermiere.
Questa nuova qualifica, se collegata agli attuali percorsi formativi dell’infermieristica, produrrebbe ,dicono, il doppio vantaggio di decongestionare sulla carta il gravoso carico di lavoro degli infermieri laureati e di offrire, attraverso il meccanismo del riconoscimento dei crediti formativi, un’opportunità per l’aiuto infermiere di proseguire gli “studi”verso il conseguimento della laurea in infermieristica,almeno fino alla prossima involuzione/ culturale e legislativa tirando così verso il basso la qualità assistenziale, culturale e la dignità professionale dell’infermiere laureato.
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