Con la sentenza 24439/2015, la Corte di cassazione torna su uno dei temi più controversi nella disciplina del pubblico impiego, quello appunto legato ai confini dell’indennità di turno. Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguarda i lavoratori di un’azienda ospedaliera piemontese, che aveva stoppato l’indennità sia nelle assenze determinate da riposo compensativo sia per i sabati non lavorati in quanto il dipendente non era in turno. La prima mossa, secondo la Cassazione, è illegittima, perché l’indennità va riconosciuta anche al dipendente assente in quanto il riposo serve a compensare «la particolare penosità del lavoro».
L’orario e le conseguenze
Per capire i termini del problema bisogna tenere conto della particolare articolazione del lavoro negli ospedali, e della sua correlazione con le indennità previste nei contratti di settore. L’orario “teorico” previsto dal contratto è di 36 ore divise in cinque giornate lavorative, ma l’esigenza di garantire i servizi lungo tutto l’arco della giornata, e in tutte le giornate festivi compresi, produce un orario effettivo di 40 ore, cioè di 8 ore per ciascuno dei cinque giorni lavorativi del dipendente. Le ore lavorate in più rispetto al calendario previsto dal contratto vengono compensate da un giorno di riposo, che ogni mese si aggiunge quindi alle normali assenze dal lavoro per mancanza del turno.
La decisione
Sulla scorta delle previsioni contrattuali la Cassazione stabilisce che nel primo caso, cioè quando l’assenza serve a compensare le ore lavorate in più, l’indennità di turno va pagata. Quando il dipendente non è in ospedale per un riposo “ordinario”, invece, l’indennità non scatta: in sanità, spiega la sentenza, è il caso dei sabati ordinariamente non lavorati, per il semplice fatto che l’orario è articolato su cinque giorni e non su sei.
Tutta questa ricostruzione porta la Suprema corte a chiarire un principio che può tornare utile in tutti i comparti: l’indennità di turno è «un emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio, e inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro» quando questo è appunto articolato in turni.
Con lo stesso principio si possono spiegare le indicazioni più recenti assunte dall’Aran, l’agenzia negoziale del pubblico impiego, per regolare l’indennità in altri comparti, a partire da quello di Regioni ed enti locali: il turno, ha spiegato per esempio l’Aran in un parere di luglio, può essere cumulato con lo straordinario, e la turnazione deve comprendere sia i giorni feriali sia i festivi infrasettimanali (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 luglio).
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